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Ordinanza — n. 37554/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; INPS appeal barred by 60-day notification deadline under Art. 325 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37554/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory 60-day deadline for notification. Although the lower court had ruled in favor of the pensioner regarding the calculation of his pension, the INPS failed to submit its appeal within the required timeframe. The court upheld the dismissal based on a strict application of procedural time limits, noting the INPS did not contest the validity of the electronic notification.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the sixty-day period following the notification of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline electronic notification CPC Art. 325 procedural time limit ricalcolo della rendita aliquota della rendita d'invalidità indennità giornaliera di transizione

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 380-bis c.p
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, sentenza n. 8464 del 27/3/2019
Cass., sez. 3, sentenza n. 8464 del 27/3/2019); le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 34556-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA GIANNICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - ricorrente - contro BERARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio legale FERRARI&PONTE , rappresentato e difeso dagli avvocati FLAVIO VINCENZO PONTE, TERENZIO FULVIO RAFFAELE PONTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 206/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALA FR)RE. Rilevato che: la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva accertato, in accoglimento della sua domanda, il diritto di Francesco Berardi alla liquidazione del trattamento pensionistico, ai sensi del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), calcolato in base alla L. n. 153 del 1969, art. 12, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo pensionabile per il periodo 1992-1996 e condannato l'Inps a corrispondergli tale trattamento dalla data suddetta, detratti gli importi già erogati a tale titolo, oltre interessi legali dalle singole scadenze e rivalutazione monetaria. premesso il graduale passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo operato dal D.Lgs. n. 562 del 1996, in riferimento al Fondo speciale per i dipendenti Enel e delle aziende elettriche private, in attuazione della delega contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 21 (di riforma del sistema pensionistico), la Corte escludeva la corretta determinazione, da parte dell'Inps, del trattamento pensionistico spettante al Berardi quale ex dipendente Enel e costituita da quattro quote di anzianità contributiva.

L'istituto aveva, infatti, utilizzato per il computo del parametro previsto dal D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), (determinazione dell'80°/0 della retribuzione pensionabile secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti) la retribuzione imponibile vigente nel fondo elettrici fino al 31 dicembre Ric. 2019 n. 34556 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- 1996, anzichè fare riferimento per l'intero periodo al sistema contributivo stabilito nella norma di legge, invece applicatogli soltanto dal primo gennaio 1997, così contravvenendo ad essa; ricorre per cassazione l'Inps con unico motivo; resiste Francesco Berardi con controricorso.

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: con unico motivo, complesso e articolato, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione al D.Lgs. n. 562 del 1996, artt. 3, comma 14, e L. n. 488 del 1999, art. 41, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che il pensionato controricorrente, pur avendo domandato e ottenuto la liquidazione della pensione maturata presso il Fondo pensioni per i lavoratori di imprese elettriche, potessero optare per il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria della contribuzione già accreditata presso il Fondo medesimo e ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPS secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, cit.; il ricorso per cassazione è inammissibile in quanto notificato solo 1'11 novembre 2019, successivamente al termine di sessanta giorni dalla data di notifica, avvenuta a mezzo invio per posta elettronica certificata il 22 luglio 2019 ore 11,59, della sentenza impugnata), in violazione del disposto dell'art. 325 c.p.c.; la sentenza impugnata era stata notificata con la citata p.e.c. indirizzata ai procuratori dell' INPS costituiti in appello ( Maria Teresa Putigliano, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Marcello Carnovale) ed alla detta data dell'il novembre 2019, erano già decorsi i 60 giorni previsti dalla citata disposizione;

Ric. 2019 n. 34556 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- inoltre, l'INPS non ha contestato in alcun modo la regolarità della notifica in questione (cfr. Cass., sez. 3, sentenza n. 8464 del 27/3/2019); le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per rimborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-