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Ordinanza — n. 37541/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37541/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37541/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11954-2020 proposto da: UBBRIACO ALBERTO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVANO COSTA; - ricorrente - contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380bis c.p, art. 2094 c.c; Ordinanza — n. 37541/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 451/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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compenso per diritto d'autore procedura straordinaria di fissazione dei contributi sussidio per le spese d'esercizio contributo per l'assistenza indennità di patrocinio indennità per testimone

Disposizioni normative citate

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art. 380bis c.p
con atto notificato il 20 maggio 2020, Alberto Fabio Ubbriaco ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui D.T.L.
art. 2094 c.c
la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e RG 11954/2020 Sonia Noto, in assenza di prova dell'elemento essenziale della eterodirezione (secondo motivo);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11954-2020 proposto da: UBBRIACO ALBERTO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVANO COSTA; - ricorrente - contro DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 451/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 11954 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 11954/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 25 novembre 2019, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale accoglimento dell'appello di Alberto Fabio Ubbriaco, subagente assicurativo di AXA attinto dalle ordinanze della D.T.L. di Caltanissetta sanzionanti illeciti relativi alla irregolare costituzione di rapporti di lavoro, annullava l'ordinanza ingiunzione n. 15/0473, limitatamente alle sanzioni amministrative applicate per gli illeciti contestati per l'impiego di Gabriella Barbara D'Auria quale lavoratrice subordinata con eliminazione delle relative sanzioni, l'ordinanza ingiunzione n. 15/474 e, limitatamente alle posizioni delle lavoratrici Gabriella Barbara D'Auria, Ilenia Zenobio e Noemi Loredana Sollami, anche quella n. 15/476: così riformando la sentenza impugnata, confermata nella parte di convalida dell'ordinanza ingiunzione n. 15/0473, relativamente alle sanzioni amministrative applicate per gli illeciti contestati per l'impiego di Sonia Noto, quale lavoratrice subordinata e nella parte di convalida dell'ordinanza ingiunzione n. 15/476, limitatamente alla posizione della lavoratrice Sonia Noto e nella parte di convalida delle ordinanze ingiunzione n. 15/475 e n. 15/500;

2. essa ribadiva che il rapporto di subordinazione di Sonia Noto risultava provato, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie e in particolare l'efficacia probatoria, apprezzata nel globale quadro probatorio raccolto, della sua deposizione testimoniale, siccome non in condizione di incapacità, in difetto di un suo interesse tale da giustificarne la partecipazione alla controversia (neppure sotto l'indagato profilo, in particolare, di intervento adesivo dipendente, a norma dell'art. 105, secondo comma c.p.c.);

3. in esito a puntuale disamina degli elementi probatori, la Corte territoriale escludeva la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di Gabriella Barbara D'Auria nel periodo anteriore a quello regolarmente istituito; infine, in coerente consequenzialità dagli accertati rapporti di lavoro dipendente, riteneva la sussistenza degli illeciti sanzionati con le ordinanze n. 15/474 (di omessa consegna alle lavoratrici Zenobio e Sollami copia di comunicazione dell'assunzione), n. 15/476 (di omessa consegna alle quattro lavoratrici dei RG 11954/2020 relativi prospetti paga) e n. 15/500 (di mancata istituzione dei libri matricola e paga);

4. con atto notificato il 20 maggio 2020, Alberto Fabio Ubbriaco ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui D.T.L. di Caltanissetta resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 246, 105, secondo comma c.p.c., anche come error in procedendo, per incapacità a testimoniare, erroneamente esclusa, di Sonia Noto, in quanto titolare di interesse giuridicamente rilevante, per la pendenza in appello di una causa di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dalla medesima intentata nei confronti di SPM, di cui Ubbriaco era legale rappresentante, per periodo (dal 18 febbraio 2005 al 10 dicembre 2015), più ampio di quello alle (asserite) dipendenze del medesimo (dal 15 marzo 2007 al 15 maggio 2011), in esso compreso (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, sussiste in ogni caso la possibilità per il giudice di avvalersi dei poteri conferitigli dall'art.421 c.p.c., così da potere liberamente interrogare sui fatti di causa il lavoratore i cui contributi siano stati omessi (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1256; Cass. 11 settembre 2018, n. 22074); 3.1. nel caso di specie, la dedotta incapacità testimoniale di Sonia Noto è poi sostanzialmente irrilevante, posto che le sue dichiarazioni sono state valutate dalla stessa Corte "assieme a tutti gli altri acquisiti al procedimento" (così al primo capoverso di pg. 14 in riferimento all'ultimo di pg. 6 della sentenza);

4. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., per erroneo accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e RG 11954/2020 Sonia Noto, in assenza di prova dell'elemento essenziale della eterodirezione (secondo motivo);

5. esso è manifestamente infondato;

6. premessa l'essenzialità nel rapporto di subordinazione lavorativa dell'elemento di eterodirezione, ossia di organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive tali da tradursi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia (Cass. 22 dicembre 2009, n 26986; Cass. 18 maggio 2016, 10235; Cass. 24 luglio 2020, n. 15922), la Corte territoriale ne ha accertato in fatto la ricorrenza (in particolare all'ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza);

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso nella Adun