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Ordinanza — n. 37539/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37539/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37539/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7547-2019 proposto da: MANCONE SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO dell'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - COntrOfiCOITente - avverso la sentenza n. 1026/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37539/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1026/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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indennità scolastica sussidio per le spese scolastiche compensazione della differenza adattamento delle retribuzioni importi compensativi monetari calcolo dell'indennità risarcitoria
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Ordinanza — n. 18963/2024 — snciv
Cassation court allows claim for university staff pay equity, ruling judicial action interrupts prescription for related economic rights.
Ordinanza — n. 19758/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses employee's appeal regarding salary reduction legality and TFR calculation rules.
Ordinanza — n. 19684/2023 — snciv
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 19684/2023 — snciv
Ordinanza — n. 12498/2025 — snciv
Cassation court partially allows appeal, quashing appellate judgment on variable pay while upholding fixed pay debt judgment.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7547-2019 proposto da: MANCONE SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO dell'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' e RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - COntrOfiCOITente - avverso la sentenza n. 1026/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI pArn. Ric. 2019 n. 07547 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 7547/2019 RILEVATO CHE 1. con sentenza 12 settembre 2018, la Corte d'appello di Roma accertava l'inefficacia del precetto intimato e della conseguente azione esecutiva promossa da Simonetta Mancone nei confronti del M.I.U.R. per l'importo eccedente la somma di C 1.343,79, oltre interessi legali dalla notifica del precetto: così riformando la sentenza di primo grado di inammissibilità dell'azione esecutiva suddetta, in accoglimento dell'opposizione del Ministero;

2. essa riteneva infatti l'inidoneità del titolo (sentenza del Tribunale di Roma n. 6836/2009, in giudicato) a fondamento dell'esecuzione promossa dalla lavoratrice per la complessiva somma di C 67.348,17 (di cui C 53.236,33 in linea capitale a titolo di differenze retributive per equiparazione con il trattamento economico del personale con qualifica di ispettore generale), esso non quantificando gli importi dovuti alla lavoratrice, né fornendo elementi idonei alla loro determinazione;

3. la Corte territoriale ravvisava la spettanza del solo importo suindicato, pari alla differenza di quanto maturato, in base al primo titolo posto in esecuzione (sentenza del Tribunale di Roma n. 10714/2006, in giudicato) e alla C.t.u. disposta;

4. con atto notificato l'8 marzo 2019, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui il M.I.U.R. resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione dell'art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c., per la determinazione del credito posto in esecuzione in virtù dell'integrazione del titolo esecutivo (giudicato del Tribunale di Roma n. 6836/2009) con le risultanze del ricorso (integralmente trascritto), interamente accolto dalla sentenza suddetta (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. secondo insegnamento ormai consolidato di questa Corte, è ben possibile procedere all'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c., in base agli elementi ritualmente RG 7547/2019 acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio: chiarita, peraltro, la spettanza al giudice di merito della valutazione della rilevanza e idoneità di tali fonti d'integrazione extratestuale dell'accertamento contenuto nel titolo (Cass. s.u. 2 luglio 2012, n. 11066;

Cass. 1 ottobre 2015, n. 19641; Cass. 21 dicembre 2016, n. 26567; Cass. 5 giugno 2020, n. 10806); 3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale non ha messo in discussione la validità di questi principi, nel senso che non ha escluso in astratto la possibilità di interpretare il titolo esecutivo attraverso dati extratestuali, bensì ha interpretato il titolo esecutivo in questione (sentenza del Tribunale di Roma n. 10714/2006, in giudicato), con argomentazione congrua, nel senso di ritenerlo manchevole di una quantificazione della somma dovuta alla lavoratrice, neppure facendo cenno al conteggio da lei predisposto, né indicando elementi idonei a consentirne la determinazione (così al secondo e all'ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); la Corte, pertanto, non è incorsa in alcuna violazione di legge; né il procedimento interpretativo al riguardo seguito è stato censurato, in quanto eventualmente affetto da vizi logici o giuridici, dalla ricorrente ed è pertanto insindacabile nell'odierna sede di legittimità (Cass. 5 settembre 2002, n. 12901;

Cass 26 febbraio 2004, n. 3857; Cass. 23 maggio 2006, n. 12117; Cass. 28 giugno 2010, n. 15395);

4. la ricorrente deduce poi violazione dell'art. 474, secondo comma, n. 1 c.p.c., per erronea ammissione di C.t.u. contabile per la determinazione delle differenze retributive rivendicate, in quanto già contenuta nel giudizio definito con il titolo esecutivo azionato (secondo motivo);

5. anch'esso è inammissibile;

6. ciò discende coerentemente dall'interpretazione del titolo esecutivo della Corte territoriale, ribadita altresì la spettanza del giudizio sulla necessità ed utilità del ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto mezzo istruttorio (e non prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326), pertanto rientrante nel suo potere discrezionale, con RG 7547/2019 decisione di regola incensurabile nel giudizio di legittimità, se non nei ristretti limiti posti dalla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 23 marzo 2017, n. 7472);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre