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Ordinanza — n. 37538/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37538/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37538/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 14136-2020 proposto da: UFFICIO SCOLASTICO RIX;10N PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro tempore, MINISTIRO DI ISTRUZIONE UNIVERSITY RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA CI NI 1)11 ,L0 STATO, che li rappresenta e difende, ope - ricorrenti - contro C A A IPA N TI -1 CARMIThA , elettivamente domiciliata in ROMA, \-1. ()VIDI() 20, presso lo studio dell'avvocato 1311::1R0 RAIMONDO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 14/2020 della COKIE D'APPELLO di MANO, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 37538/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ()VIDI() 20, presso lo studio dell'avvocato 1311::1R0 RAIMONDO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 14/2020 della COKIE D'APPELLO di MANO, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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compensazione della differenza restituzione dell'indennità per lavoro ridotto indennità giornaliera differita riposo compensativo durata del diritto alla prestazione d'assicurazione regime di risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14136-2020 proposto da: UFFICIO SCOLASTICO RIX;10N PER LA LOMBARDIA, in persona del Dirigente pro tempore, MINISTIRO DI ISTRUZIONE UNIVERSITY RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA CI NI 1)11 ,L0 STATO, che li rappresenta e difende, ope - ricorrenti - contro C A A IPA N TI -1 CARMIThA , elettivamente domiciliata in ROMA, \-1. ()VIDI() 20, presso lo studio dell'avvocato 1311::1R0 RAIMONDO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 14/2020 della COKIE D'APPELLO di MANO, depositata il 26/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERID RITENUTO CHE I. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello (incidentale) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso il capo della sentenza di primo grado con cui si era ritenuto che la prescrizione del diritto alle differenze retributive per ricostruzione dell'anzianità in ragione del divieto di discriminazione dei docenti non di ruolo, azionato da Carmela Campanella insieme alla domanda di ricostruzione dell'anzianità dopo l'immissione in ruolo, fosse decennale e ciò alla luce della ritenuta natura "contrattuale" della responsabilità risarcitoria conseguente all'inadempimento ad un obbligo di non discriminazione;

2. Il Miur ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui la Campanella ha resistito con controricorso;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE I. l'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e 4, co. 43, L. 183/2011, sostenendo che erroneamente il credito rivendicato fosse stato Ric. 2020 n. 14136 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- qualificato come di natura risarcitoria, mentre si trattava di credito retributivo, soggetto) come tale a prescrizione quinquennale;

3. il motivo) coinvolge (v. ricorso per cassazione, pag. 7, ultimo periodo e 8) il solo capo della pronuncia di appello riguardante le differenze retributive dovute per il computo dell'anzianità anche nel periodo pre- ruolo, al fine di ottenere le differenze retributive maturate in tale periodo;

4. non è invece coinvolto il diverso capo di domanda, accolto dalla Corte territoriale in riforma della sentenza di primo grado, riguardante il riconoscimento, dopo l'immissione in ruolo, della intera anzianità pregressa, maturata anche nel periodo pre-ruolo e delle relative differenze economiche;

5. con riferimento al motivo oggetto della presente impugnazione va richiamato l'orientamento consolidato di questa S.C., le cui motivazioni si hanno per richiamate ai sensi dell'art. 118, co. 2, disp. att. c.p.c., in forza del quale «nell'impiego pubblico contrattualiato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il prina;tio di non discriminaione nelle condi.zioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al temine quinquennale di prescione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c. c.. il quale decorre, anche in caso di illegittimità dei termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal ,giorno della loro insorgena, e per quelli che si maturano alla cessa.zione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. 24 giugno 2020, n. 12443;

Cass. 28 maggio 2020, n. 10219); principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l'ulteriore regola secondo cui «l'anianità di senYiio in ruolo degli insegnanti configura un mero /atto ,giuridico, come tale insuscetti bile di una prescione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si ridano, con la conseguena che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un mimo scatto di Ric. 2020 n. 14136 sez. ML - ud. 13-07-2021 -3- retribione, agisca tempestivamente per ottenere l'athibm-,:ione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi cortispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per elle tto della prescrkione, sse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescriione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la pre.s-criione delfamzianità di servkio quale ,fatti,±pecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232);

6. la sentenza impugnata non è coerente con tali arresti va quindi cassata, esclusivamente in parte qua, in quanto il profilo sopra menzionato al punto 4 resta intatto perché non coinvolto) dal ricorso) per cassazione, con rinvio della causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché decida sul corrispondente capo adeguandosi ai principi di cui sopra;

P.Q.M.

1,a Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.7.2021. Il Presi