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Ordinanza — n. 37533/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37533/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37533/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente C ORDINANZA sul ricorso 30043-2020 proposto da: SCOTTON LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PROTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO MARIO FASULO; - ricorrente - contro PONZIN ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIUSEPPE D'AGOSTINO, che Io rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA OBOE; entitrtirtivri-eide - avverso la sentenza n. 2293/2020 della CORTE D'APPELLO dì VENEZIA, depositata il 11/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37533/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Ponzin Enzo ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la ricorrente censura la decisione perché la Corte d'appello non ha aggiornato il valore di stima dell'immobile oggetto di divisione. Si sostiene che, per questa parte, la decisione è in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di divisione giudiziale, i beni debbono essere considerati per il loro valore al tempo della stessa divisione.

Parole chiave

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attribuzione dell'abitazione familiare assegnazione del luogo di soggiorno dimora abituale piano di assegnazione della destinazione residenziale cambiamento di dimora abitazione individuale
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Testo completo

eguente C ORDINANZA sul ricorso 30043-2020 proposto da: SCOTTON LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORESTE TOMMASINI 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PROTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO MARIO FASULO; - ricorrente - contro PONZIN ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GIUSEPPE D'AGOSTINO, che Io rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA OBOE; entitrtirtivri-eide - avverso la sentenza n. 2293/2020 della CORTE D'APPELLO dì VENEZIA, depositata il 11/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. -t FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Per quanto interessa in questa sede, la Corte d'appello di Venezia, nella causa di divisione giudiziale fra i coniugi separati Ponzin Enzo e Scotton Liliana, nel confermare l'assegnazione dell'immobile, già adito a residenza familiare, alla Scotton, ha ridotto il conguaglio dovuto dall'assegnataria, il tutto dopo avere disatteso l'istanza di aggiornamento del valore di stima, proposta dalla stessa Scotton. Per la cassazione della sentenza la Scotton ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Ponzin Enzo ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Con il primo motivo, proposto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la ricorrente censura la decisione perché la Corte d'appello non ha aggiornato il valore di stima dell'immobile oggetto di divisione. Si sostiene che, per questa parte, la decisione è in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in sede di divisione giudiziale, i beni debbono essere considerati per il loro valore al tempo della stessa divisione.

Il motivo è inammissibile. La corte d'appello non ha omesso di dar corso all'aggiornamento del valore di stima in via di principio, ma perché la condividente, nel formulare la richiesta, non aveva dedotto alcun fatto idoneo a giustificare la necessità della revisione. Questa Corte ha chiarito che il principio che il giudice, in sede di divisione, deve procedere anche d'ufficio all'aggiornamento del valore di stima, qualora questo non sia più attuale al momento della decisione, non dispensa il condividente interessato da uno specifico onere di allegazione (Cass. n. 10642/2010; n. 29733/2017).

Ric. 2020 n, 30043 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- Le considerazioni della sentenza impugnata, pertanto, non rilevano alcun errore nell'applicazione delle norme di cui è denunciata la violazione. Esse, pertanto, sono incensurabili in questa sede. È del pari inammissibile il secondo motivo: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1116,718, 720 e 728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.". La esposizione del motivo, infatti, si esaurisce nel richiamo di norme e principi giurisprudenziali in via astratta, in assenza di qualsiasi indicazione in ordine all'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nella loro applicazione. "In tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione" (Cass. n. 4905/2020; n. 23745/2020).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese, Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori Ric. 2020 n. 30043 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -3- di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte sup