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Ordinanza — n. 37532/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for alleging factual re-evaluation under Article 770 of the Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37532/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellants attempted to re-evaluate the facts regarding a disputed bank withdrawal. The lower court had rejected the claim of a remunerative donation due to lack of proof regarding the donor's intent and the recipient's awareness of the transaction. The Court ruled that such an attempt to substitute the appellate court's factual assessment violates the principle of non-re-evaluation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 770 c.c.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.c.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely seeks a different evaluation of the facts already ascertained by the court of appeal.

Parole chiave

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remunerative donation animus donandi violation of law factual re-evaluation inadmissible appeal bank withdrawal delegation of authority rimborso dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 770 c.c.
Per la cassazione della sentenza Marsicano Demetrio e Di Domenico Floriana hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 770 c.c., si dolgono perché la Corte d'appello non ha riconosciuto i presupposti della donazione remuneratoria.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P.R.
art. 770 c.c
Per la cassazione della sentenza Marsicano Demetrio e Di Domenico Floriana hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 770 c.c., si dolgono perché la Corte d'appello non ha riconosciuto i presupposti della donazione remuneratoria.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 34476/2019
È evidente, pertanto, che sotto la veste della violazione di legge, i ricorrenti mirano a una diversa valutazione dei fatti, il che rende inammissibile la censura (Cass., S.U., n. 34476/2019).
Cass. n. 371/1969
L'insieme di tali considerazioni costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede (Cass. n. 371/1969).
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Testo completo

guente - ORDINANZA sul ricorso 28905-2020 proposto da: DI DOMENICO FLORIANA, MARSICANO DEMETRIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DI LISA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFREDO IACONE; - ricorrenti - contro CELLINI ORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE JONIO 50, presso lo studio dell'avvocato WALTER FELICIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO ORLANDI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 152/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Nella controversia promossa da Cellini Orlando nei confronti di Marsicano Demetrio e Floriana Di Domenico, la Corte d'appello dell'Aquila, per quanto interessa in questa sede, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale i convenuti erano stati condannati alla restituzione della somma di € 30.000,00, prelevati dalla Di Domenico dal conto corrente dell'attore, in forza di delega ad operare sul medesimo rilasciata dal titolare (il prelievo era avvenuto mediante emissione di tre assegni circolari intestati a Marsicano Demetrio, coniuge della Di Domenico).

La Corte d'appello ha ritenuto infondata la censura degli appellanti, i quali avevano sostenuto che il prelevamento della somma era stato eseguito per spirito di liberalità; essa ha ritenuto che mancasse la prova dell'animus donandi e dei requisiti della donazione remuneratoria. Per la cassazione della sentenza Marsicano Demetrio e Di Domenico Floriana hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 770 c.c., si dolgono perché la Corte d'appello non ha riconosciuto i presupposti della donazione remuneratoria.

Essi sottolineano che, come riconosciuto dai giudici di merito in riferimento a un diverso spostamento patrimoniale oggetto della domanda del Cellini, la causa, anche in ordine al prelievo delle somme, doveva pur sempre rinvenirsi nella riconoscenza del disponente per i servizi ricevuti. Il Cellini ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, perché proposto fuori termine. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è tempestivo. Non ci sono ragioni per dubitare che il termine lungo semestrale, incominciato a decorrere dal 29 gennaio 2020, Ric. 2020 n. 28905 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- sospeso in ragione della sospensione durante il periodo c.d. covid, dal 9 marzo alli 1 maggio 2020, ha subito l'ordinaria sospensione durante il periodo feriale. Il richiamo di Cass. n. 10252 del 2020 non giova alla tesi del ricorrente: in quella occasione la Suprema corte ha escluso l'operatività della sospensione feriale sulla base di una ratio del tutto diversa, e cioè che la (ulteriore) sospensione, in quel caso disposta in via eccezionale da norma in materia tributaria, assorbiva interamente il periodo di sospensione feriale.

Diversamente, nel caso della sospensione dei termini c.d. covid, questa è cessata precedentemente all'inizio del periodo feriale. Ciò vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell'ordinaria sospensione dei termini per l'intero periodo. Il ricorso è ugualmente inammissibile. Infatti, la Corte d'appello ha avuto ben presenti i requisiti della fattispecie della donazione remuneratoria, ma ha negato che gli stessi requisiti ricorressero nel caso in esame.

È evidente, pertanto, che sotto la veste della violazione di legge, i ricorrenti mirano a una diversa valutazione dei fatti, il che rende inammissibile la censura (Cass., S.U., n. 34476/2019). La Corte d'appello, del resto, ha dato congrua e adeguata motivazione del proprio convincimento; essa ha posto in luce che faceva difetto la prova del preventivo consenso del titolare rispetto all'emissione degli assegni da parte del delegato a operare sul conto, non essendoci neanche la prova che il Cellini fosse consapevole dell'operazione. La corte di merito ha inoltre condiviso la valutazione del Tribunale, nella parte in cui il primo giudice aveva evidenziato che il prelievo era stato eseguito quando i rapporti fra le parti si erano già deteriorati, tant'è vero che il Cellini, appena avuta cognizione della operazione, ha Ric. 2020 n. 28905 sez.

M2 - ud. 13-10-2021 -3- provveduto a revocare immediatamente la delega alla Di Domenico ad operare sul conto. L'insieme di tali considerazioni costituiscono apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede (Cass. n. 371/1969). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell'importo di 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di