Cassation court allows appeal by revoking appellate court's finding of non-existent notification, ruling it merely null and curable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation revoked the Rome Court of Appeal's decision declaring an appeal non-existent due to improper notification. The appellant argued that since the court had previously ordered a renewal of the notification, which was subsequently executed, the defect was merely null and curable rather than rendering the act non-existent. The court agreed, citing established precedent that such defects fall under nullity and are subject to sanation, thereby allowing the appeal to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 c.p.c.; The non-existence of a notification is limited to cases of total material absence or an activity lacking essential elements, whereas defects in form or timing constitute nullity that can be cured by renewal or reaching the intended purpose.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA cA)--t sul ricorso 1267-2020 proposto da: SCARPA OLGA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 223, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI MAGGIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PETRARCA STEFANO, CIANCA STEFANIA, PLUTINO GIUSEPPE, GRIMALDI SILVIA, DONNINI GIORDANO, DI GIROLAMO MARIA; - intimati - avverso la sentenza n. 7562/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Nella controversia in materia di distanze fra costruzioni, promossa da Grimaldi Silvia, Petrarca Stefano, Cianca Stefania e Plutino Giuseppe nei confronti di Scarpa Olga, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda principale di demolizione, proposta dagli attori, e ha accolto in parte la domanda riconvenzionale della convenuta, di accertamento dell'acquisto di una servitù di passaggio per usucapione. Contro la sentenza hanno proposto separati appelli, da un lato, Scarpa Olga, dall'altro, Petrarca Stefano, Cianca Stefania e Plutino Giuseppe.
Riunite le impugnazioni, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato improcedibile l'autonomo appello proposto da Scarpa Olga, perché l'impugnazione era stata notificata ai precedenti difensori di controparte. Secondo la corte d'appello il vizio incorso nella notificazione determinava l'inesistenza della stessa notificazione, non suscettibile di sanatoria. Inoltre, la Corte d'appello, in conseguenza del vizio incorso nella notificazione dell'impugnazione autonoma, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da Scarpa Olga nel separato giudizio di impugnazione proposto dalle controparti, poi riunito a quello proposto dalla stessa Scarpa Olga.
La Corte d'appello ha poi rigettato l'appello proposto da Petrarca Stefano, Cianca Stefania e Plutino Giuseppe. Per la cassazione della sentenza Scarpa Olga ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, il primo dei quali denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. Si lamenta che la Corte d'appello di Roma ha dichiarato la nullità della notificazione dell'impugnazione, nonostante avesse già ordinato la rinnovazione della stessa notificazione e la rinnovazione fosse stata eseguita. La ricorrente rimprovera alla corte di merito di non aver considerato che il vizio riscontrato non dà luogo a inesistenza della notificazione, ma a nullità suscettibile di sanatoria tramite rinnovazione o per raggiungimento dello scopo.
La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Ric. 2020 n. 01267 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -2- Gli intimati sono rimasti tali, inclusa Di Girolamo Maria, chiamata ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del secondo motivo, con cui si lamenta il contrasto fra la decisione e l'ordine di rinnovazione della notificazione impartito in corso di causa; del terzo motivo, volto a censurare la decisione di inammissibilità dell'appello incidentale nel giudizio riunito; del quarto motivo, proposto per l'eventualità che la Suprema Corte volesse decidere la causa nel merito).
La sentenza impugnata è in palese contrasto con il seguente principio di diritto, sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte: «L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass., SU., n. 14916/2016). Ric. 2020 n. 01267 sez. M2 - ud. 13-10-2021 -3-- Il principio, riferito alla notificazione del ricorso per cassazione, ha portata generale ed esso è certamente riferibile anche alla notificazione dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione.
Infatti, è stato chiarito che una tale notificazione non è inesistente, ma nulla, anche se la controparte abbia avuto conoscenza legale della sostituzione del difensore originario; essa, pertanto, è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 1798/2018). In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, perché decida l'appello proposto da Scarpa Olga. La corte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motvo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della