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Ordinanza — n. 37525/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37525/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37525/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13392-2020 proposto da: INTERTEK ITALIA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell'avvocato MARA PARPAGLIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO BOZZO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO e ANTONIETTA CORETTI; - contfOfiC01TC17re — avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380bis c.p, artt. 2697 c.c; Ordinanza — n. 37525/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 1174/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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indennità e spese indennità giornaliera di transizione sussidio per le spese di soggiornante settimanale sussidio per le spese di pendolare adattamento delle retribuzioni trasferimento di una parte della retribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380bis c.p
con atto notificato il 19 maggio 2020, la società ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva l'Inps con controricorso; la società comunicava formalmente una memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., senza tuttavia alcuna aggiunta difensiva.
artt. 2697 c.c
la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13392-2020 proposto da: INTERTEK ITALIA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 195, presso lo studio dell'avvocato MARA PARPAGLIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO BOZZO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO e ANTONIETTA CORETTI; - contfOfiC01TC17re — avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI Ric. 2020 n. 13392 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 13392/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 2 dicembre 2019, la Corte d'appello di Catania rigettava l'opposizione di Intertek Italia s.p.a. all'avviso di addebito contributivo (in base al verbale ispettivo del servizio di vigilanza) dell'Inps, in relazione ad emolumenti erogati ai dipendenti dell'unità produttiva di Siracusa a titolo di diarie per trasferte: così riformando la sentenza di primo grado, che l'aveva invece accolta, negando la pretesa contributiva dell'Istituto;

2. contrariamente al primo giudice, essa riteneva che la mancanza di prova della natura effettiva delle prestazioni remunerate dai suddetti emolumenti ridondasse a sfavore della società, siccome di essa onerata; anzi risultando, per documentata frequenza in buste paga: la continuativa ricorrenza delle missioni dei lavoratori e pertanto il difetto dei requisiti di temporaneità ed occasionalità tipicamente connotanti la trasferta; inoltre, una previsione addirittura di assorbimento, per accordo sindacale del 13 gennaio 2005, di "qualsiasi emolumento aggiuntivo alla retribuzione ordinaria ... in trasferta o meno", nell'indennità con esso istituita, a conferma della natura retributiva anche delle suddette "diarie";

3. con atto notificato il 19 maggio 2020, la società ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva l'Inps con controricorso; la società comunicava formalmente una memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., senza tuttavia alcuna aggiunta difensiva. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 51, quinto comma d.p.r. 917/1986, 3 e 6 d.Ig. 314/1997, 2727, 2728 c.c., per erronea inclusione nella base imponibile contributiva degli emolumenti ("diarie") corrisposti ai dipendenti per missioni, a sensi della prima norma denunciata, effettivamente compiute, in misura inferiore alla quota esente (in percentuale del 50% ai sensi dell'art. 12 I. 153/1969), non integrante reddito soggetto a contribuzione previdenziale (primo motivo);

2. esso è manifestamente fondato: RG 13392/2020 3. questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, per il quale, in materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, l'art. 51, sesto comma d.p.r. 917/1986 (per il quale: "Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità ... concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare ..."), secondo l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 7quinquies d.l. 193/2016, conv. con modif. in I. 225/2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'articolo in questione, non rilevano le modalità di erogazione della predetta indennità (Cass. 22 giugno 2018, n. 16579; Cass. 13 maggio 2019, n. 12648; Cass. 14 agosto 2019, n. 21410); 3.1. la mancata applicazione dalla Corte territoriale (in base alle argomentazioni svolte dal primo al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) dell'enunciato principio di diritto comporta la necessità di un nuovo accertamento della correttezza dell'addebito contributivo in oggetto, in base ad esso;

4. la ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per la compiuta dimostrazione dalla società della congruità dell'esenzione contributiva applicata, inferiore alla quota della diaria di trasferta esente per legge, in relazione alle missioni al di fuori del territorio del comune di assunzione e di assegnazione lavorativa effettivamente compiute, né mai contestate dall'Inps (secondo motivo);

5. esso è assorbito; RG 13392/2020 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catania in diversa compo