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Ordinanza — n. 37510/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37510/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37510/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18750/2020 R.G., proposto da MARESCA GAETANO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palomba, con domicilio in Sorrento, Via Marziale n. 9. -RICORRENTE- contro COSENZA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Grammegna, con domicilio eletto in Roma, Via Tommaso D'Aquino n. 116, presso l'avv. Carlo Milardi. -CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5336/2019, pubblicata in data 6.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 327 c.p; Ordinanza — n. 37510/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che detto termine annuale (di cui al 31.7.2014 erano decorsi solo 27 gg.) è rimasto sospeso una prima volta fino al 16.9.2014 e quindi dall'1.8.2015 al 31.8.2015, scadendo in data 19.9.2015, sicché l'impugnazione - proposta in data 17.9.2015 - era tempestiva. - per tali motivi - accolto l'unico motivo di ricorso. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Parole chiave

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opposizione tardiva termine di revisione tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini opposizione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 327 c.p
162/2014, e dell'art. 327 c.p.c., ai sensi dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18750/2020 R.G., proposto da MARESCA GAETANO, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Palomba, con domicilio in Sorrento, Via Marziale n. 9. -RICORRENTE- contro COSENZA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Grammegna, con domicilio eletto in Roma, Via Tommaso D'Aquino n. 116, presso l'avv. Carlo Milardi. -CONTRORICORRENTE - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 5336/2019, pubblicata in data 6.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 5336/2019, la Corte distrettuale di Napoli ha dichiarato la tardività dell'appello proposto da Gaetano Maresca avverso la pronuncia del tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Sorrento - con cui era stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2007, ottenuto da Giuseppe Cosenza per il pagamento dell'importo di € 20.658,47 documentato da effetti cambiari. Per quanto rileva in questo giudizio di legittimità, il giudice distrettuale ha dato atto che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 4.7.2014 e ha ritenuto che l'appello, notificato in data 17.9.2015, fosse stato proposto oltre il termine lungo di un anno e 31 gg. dalla pubblicazione della sentenza, considerata l'abbreviazione della sospensione feriale disposta dal D.L. 132/2014, con effetto a far data dall'anno 2015.

Per la cassazione della sentenza Gaetano Maresca propone ricorso in un unico motivo. Giuseppe Cosenza resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 1 L. 741/1969, come modificato dall'art. 16, commi primo e terzo, D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, e dell'art. 327 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., assumendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia dichiarato la tardività dell'impugnazione, non considerando che il termine annuale doveva considerarsi sospeso non solo dal primo al 31 agosto 2015, ma anche dal primo agosto 2014 al 15 settembre 2014, dato che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 4.7.2014.

Quindi, l'appello notificato in data 17.9.2015 era tempestivo. Il motivo è fondato. La sentenza ha correttamente affermato che la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, pari ad un anno e 31 gg., introdotta dal D.L. 132/2014, si applica ai tutti i procedimenti pendenti, a partire dall'anno solare 2015 e a prescindere dalla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass. 24867/2016; Cass.11758/2017), ma nello scrutinare la tempestività dell'impugnazione, la pronuncia ha di fatto operato un'unica sospensione feriale, benché il termine per appellare fosse sospeso - per il 2014 - anche dall'i agosto al 16 settembre 2014, dato che la sentenza appellata è stata depositata il 4.7.2014, e benchè il termine (ex art. 327 c.p.c.) non fosse decorso interamente al momento della seconda sospensione feriale (Cass. 3787/2018).

La Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che detto termine annuale (di cui al 31.7.2014 erano decorsi solo 27 gg.) è rimasto sospeso una prima volta fino al 16.9.2014 e quindi dall'1.8.2015 al 31.8.2015, scadendo in data 19.9.2015, sicché l'impugnazione - proposta in data 17.9.2015 - era tempestiva. - per tali motivi - accolto l'unico motivo di ricorso. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 15.7.202