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Ordinanza Interlocutoria — n. 37506/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands case to verify if appellant deposited conformity attestation for PEC filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37506/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to verify the procedural compliance of the appeal filing. The taxpayer argued the appeal was inadmissible due to a missing conformity attestation for the PEC notification, while the tax agency contested this procedural defect. The court decided to postpone the ruling on merits until the appellant produces the required documentation proving the formal validity of the filing.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 9, comma 1 bis e 1 ter, L. n. 53/1994: The absence of a conformity attestation for a PEC appeal does not render it inadmissible if the respondent deposits an authenticated copy or does not dispute the conformity, placing the burden on the appellant to produce the attestation before the hearing.

Parole chiave

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PEC notification conformity attestation inadmissibility Cassation appeal procedural defect remand to new hearing burden of proof ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 9, comma 1 bis e 1 ter, L. n. 53/1994
civ., dell'art. 9, comma 17, I.
Art. 23, comma 2, D.Leg. n. 82/2005
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. U., n. 22438 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15536-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IMME' FILIPPO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO LEONE, SILVIA LEONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7751/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 23 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da Filippo Immé avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per l'anno 1990, richiesto dal predetto contribuente, residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, I. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente - rilevabile in ogni stato e grado del giudizio - per mancanza nell'istanza di rimborso della indicazione del quantum richiesto e della connessa prova di aver versato al Fisco la somma chiesta in restituzione.

Ric. 2020 n. 15536 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 9, comma 17, I. n. 289 del 2002, dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell'ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonché della decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea.

Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto che spettasse al contribuente, esercente la professione di notaio, il diritto al rimborso delle imposte versate. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla I. n. 123 del 2017. Sostiene la ricorrente che lo ius superveniens di cui al suddetto decreto-legge sarebbe estensibile all'odierno giudizio poiché l'art. 16-octies dovrebbe applicarsi a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, nella parte in cui riduce in percentuale le somme da corrispondere (o addirittura esclude che si proceda al rimborso) nel caso in cui gli importi complessivamente dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio.

Preliminarmente va delibata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione formulata nel controricorso e ribadita nella memoria difensiva. Deduce il contribuente che il ricorso, notificato a mezzo pec in data 17.6.2020, è privo dell'attestazione di conformità nella relazione di notificazione; non risulta, inoltre, prodotta in foglio separato la suddetta attestazione. Ric. 2020 n. 15536 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sulla questione, hanno affermato il principio secondo cui "il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo Pec, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, 1° comma bis e 1° ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, 2° comma, d.leg. n. 82 del 2005; viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo Pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio" (Cass. civ., Sez.

U., n. 22438 del 2018). Alla stregua di tale principio, ritiene la Corte opportuno verificare, prima di assumere ogni determinazione in ordine alla procedibilità o meno del ricorso, se sia stata tempestivamente depositata l'attestazione di conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso. La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo per tale incombente, invitando la ricorrente a produrre la documentazione suddetta.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 15536 sez. MT - ud. 15-09-2021 -4- La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando all'Agenzia delle entrate il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della presente ordinanza per la produzione della documentazione relativa al tempestivo deposito dell'attestazione di conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso per cassazione. Così deciso in Roma il 15 settembre 202 Il residen M