Cassation court remands case to lower court regarding municipal tax authority over marina areas.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a remand to the public hearing of the Fifth Civil Section. The Cooperative argued that only the Coast Guard, not the Municipality, had the authority to tax the marina area and challenged the tariff calculation methods. The court found no decisive evidence to reject the appeal on the merits and deemed it necessary to re-examine the case in a new session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 Law No. 84/1994; Art. 2, 3 D.Lgs. No. 182/2003; Art. 68, 69 D.Lgs. No. 507/1993: When a cassation appeal lacks decisive evidence on the merits, the court must remand the case to the public hearing of the relevant section for further examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29967-2019 proposto da: COOPERATIVA DI LAVORO FRANCESCHELLI ORFEO A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE MARTINI; - ricorrente - contro COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA MARIA TAMBURRO, ALESSIA CARRETTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 347/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere partecipata Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: La CTR della Toscana con sentenza n. 347/2019 rigettava l'appello proposto dalla Cooperativa di Lavoro Franceschelli Orfeo a r.l. nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia della CTP di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente presentato nei riguardi degli avvisi di accertamento della Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio dei natanti.
Il giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamo ne. Osservava, in particolare, che costituiva circostanza pacifica che il Porto di Talamone era gestito da Autorità Marittima, segnatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, e non da una Autorità Portuale. Rilevava che il servizio di raccolta rifiuti nel territorio comunale era stato conferito in appalto alla Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. di modo che la società contribuente era tenuta al pagamento della Tarsu.
Riteneva che i «posti barca» fossero ricompresi nelle aree scoperte soggetta assoggettate a Tarsu. Ric. 2019 n. 29967 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso il Comune di Orbetello. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della I. n. 84 del 1994 nonché degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182 del 2003, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione impositiva in capo al Comune di Orbetello nel porto commerciale di Talamone quale sede di Autorità Marittima.
Si sostiene che la sola autorità competente per l'area destinata ad ormeggio natanti sarebbe l'Autorità Marittima presente all'interno del Porto di Talamone e cioè, nel caso di specie, l'Ufficio della Guardia Costiera. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 507 del 1993. La ricorrente si duole della mancanza di una delibera introduttiva della categoria tariffaria relativa agli spazi acquei o ormeggi e della illegittima commisurazione della tariffa inerente la diversa categoria dei campeggi e dei distributori di carburanti applicata estensivamente e retroattivamente anche a quella degli ormeggi.
Preliminarmente va rilevato che, come dedotto dalla ricorrente in memoria, con ordinanza di questa Corte n. 8771/2021, con riferimento alla questione oggetto del primo Ric. 2019 n. 29967 sez. MT - ud. 15-09-2021 -3- motivo di ricorso, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza della quinta sezione civile, non sussistendo sul punto evidenza decisoria. Ritiene pertanto il Collegio opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo con rimessione della causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. n Così deciso in Roma il 15 settembre 20 1. Il resident M uro Mo bIPOS1TATA IN CASCELLERlA OrNi,