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Ordinanza — n. 37501/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37501/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37501/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1042019 RG e proposto da: ME.CO.IN. s.r.I., rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso per cassazione, dall'avv. Giuseppina Alberghina, la quale elegge domicilio e richiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e le comunicazioni fra i difensori ai sensi dell'art.372 c.p.c. e 390 c.p.c. nonché le notificazioni all'indirizzo di P.E.C. q.alberghina@pec.ordineavvocaticataniait; - ricorrente - nei confronti di FIN.CO.GE.R0 s.p.a., rappresentata e difesa, per procura trasmessa in forma informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art.83 c.3 c.p.c., dall'avv.

Regesto Legislator

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art. 92 c.p, art. 111 Cost, art. 13 D.P.R. n. 115/2002; Ordinanza — n. 37501/2021 — snciv · Corte di Cassazione: è altrettanto nebulosa e non risponde palesemente ai requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza (dalla decisione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 in poi) per la proposizione del ricorso ai sensi del riformato n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

Parole chiave

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recupero dei costi condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato mancato anticipo delle spese spese susseguenti spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 92 c.p
3 c.p.c., dell'art. 92 c.p.c.
art. 111 Cost
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Dichiara, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, sussistenti i presupposti per il pagamento, ove dovuto, di ulteriore somma pari al contributo unificato già versato dalla 3 r) ricorrente.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1042019 RG e proposto da: ME.CO.IN. s.r.I., rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso per cassazione, dall'avv. Giuseppina Alberghina, la quale elegge domicilio e richiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria e le comunicazioni fra i difensori ai sensi dell'art.372 c.p.c. e 390 c.p.c. nonché le notificazioni all'indirizzo di P.E.C. q.alberghina@pec.ordineavvocaticataniait; - ricorrente - nei confronti di FIN.CO.GE.R0 s.p.a., rappresentata e difesa, per procura trasmessa in forma informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art.83 c.3 c.p.c., dall'avv.

Francesco Zuccarello il quale, per le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, indica l'indirizzo di P.E.C. francesco.zuccarello@pec.ordineavvocaticatania.it e/o il fax 095/383928; - controricorrente - avverso il decreto n. 1932/2018 della Corte di appello di Catania in data30 aprile 2018 RG n. 848/2017; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni; Rilevato che ME.CO.IN s.r.l. ricorre per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Catania n. 1932/2018 con il quale è stato rigettato il reclamo avverso il decreto del Tribunale di Catania del 27 novembre 2017, - che aveva respinto l'istanza di fallimento proposta dalla ME.CO.IN . nei confronti della s.p.a.

FIN.CO.GE.R0 -, e con il quale la odierna ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello. La società ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione, ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. Rileva di aver proposto uno specifico motivo dì appello sulla mancata condanna della FIN.CO.GE.R0 al pagamento delle spese processuali della fase prefallimentare e a quelle di C.T.U. o comunque sulla loro mancata compensazione.

Ritiene che il comportamento processuale omissivo della società FIN.CO.GE.RO. aveva imposto l'effettuazione della C.T.U. Ritenuto che Il ricorso è inammissibile in quanto la società ricorrente non specifica in cosa sia consistita la pretesa violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Né è dato comprendere dalla illustrazione dei motivi di ricorso per quale ragione il principio della soccombenza, richiamato dalla Corte di appello, non avrebbe dovuto trovare piena applicazione a fronte del totale rigetto del reclamo. La doglianza relativa all'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

è altrettanto nebulosa e non risponde palesemente ai requisiti ritenuti necessari dalla giurisprudenza (dalla decisione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 in poi) per la proposizione del ricorso ai sensi del riformato n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.600 di cui 100 per spese, oltre accessori di legge. Dichiara, ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, sussistenti i presupposti per il pagamento, ove dovuto, di ulteriore somma pari al contributo unificato già versato dalla 3 r) ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 giugno 2021. Il Presidente cinto Bei nt. i. k e, 440, DEPOSITATOPgst5 F5h.fr#1 1A • 'sf,ACEI IJERE 'Cfr: r i:c Pio 1..,f3