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Ordinanza — n. 37488/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37488/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37488/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18008-2020 proposto da: CLEANPOWER SOGLIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO LEONETTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3985/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ, art. 112 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 37488/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La censura è infondata, in quanto si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte. Si è difatti osservato che «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett.

Parole chiave

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esenzione dalle imposte sull'energia approvvigionamento energetico sottrazione di energia energia dolce politica energetica imposta speciale sulle forze idrauliche

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18008-2020 proposto da: CLEANPOWER SOGLIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO LEONETTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 3985/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 15 ottobre 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dalla Cleanpower Soglio s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l'avviso di pagamento con il quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recuperava, in relazione agli anni 2010 e 2011, le accise sull'energia elettrica, oltre interessi, con irrogazione delle sanzioni. Sosteneva l'Ufficio che la contribuente aveva fruito indebitamente dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett.

b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola successivamente. Riteneva la CTR che la società non esercitando un impianto di produzione di energia elettrica non poteva essere considerata autoproduttore e che l'energia elettrica acquistata (e non prodotta in proprio) veniva ceduta ad altri soggetti, di modo che la contribuente non poteva avvalersi dell'esenzione dall'accisa di cui all'art. 52, comma 3, lett.

b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA). I giudici di appello dichiaravano assorbita ogni altra questione prospettata con l'atto di appello. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Ric. 2020 n. 18008 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge ed errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 52, comma 3, lett. b), TUA e 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999, per non avere la CTR ritenuto che la società contribuente è una impresa di autoproduzione ai sensi e per gli effetti delle diposizioni suindicate e quindi non tenuta al pagamento delle accise sull'energia elettrica.

La censura è infondata, in quanto si pone in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte. Si è difatti osservato che «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett.

b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l'autoproduttore coincida con colui che consuma l'energia prodotta, essendo all'uopo irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accise, le società consortili costituite per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza Ric. 2020 n. 18008 sez.

MT - ud. 16-09-2021 -3- disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019). In senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla Cleanpower Soglio s.r.I., Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riguardo alla interpretazione degli artt. 10 e 11 della I. n. 212/2000.

Deduce la ricorrente che la CTR aveva erroneamente dichiarato assorbite le censure formulate dall'appellante concernenti il legittimo affidamento che si era ingenerato nella società contribuente circa l'esenzione dall'accisa nonché riguardo agli effetti riconducibili alla presentazione delle istanze di interpello. La censura è fondata. La CTR ha errato nel dichiarare assorbite le questioni concernenti la dedotta violazione dei principi di cui agli artt. 10 e 11 della I. n. 212/2000, prospettate dalla contribuente con i motivi di gravame trascritti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, posto che l'accoglimento di tali censure avrebbe potuto comportare l'annullamento della pretesa impositiva, confermata invece dai giudici di appello.

La decisione su tali questioni non poteva dunque ritenersi superflua, di guisa che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (cfr. Cass. n. 12193 del 2020). In conclusione, contrariamente alla proposta del relatore, in accoglimento del secondo motivo ricorso, rigettato il primo, Ric. 2020 n. 18008 sez. MT - ud. 16-09-2021 -4- la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 settembre 2021. Il Pre