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Ordinanza — n. 37480/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37480/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37480/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18201/2020 R.G., proposto da BENASSAI MIRKO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Vezzosi e dall'avv. Michela Pasqualetti, con domicilio in Bibbiena, loc. Ferrantina n. 26/A. -RICORRENTE- contro CALATTINI FRANCO E JACOPO CIATTI. -INTIMATI- avverso il decreto del tribunale di Firenze, pubblicato il 7.4.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Mirko Benassai propone ricorso basato su un unico motivo avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di 3acopo Ciatti, consulente tecnico nominato d'ufficio nella causa civile proposta dal ricorrente nei confronti di Franco Calattini.

Regesto Legislator

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art. 380 bis c.p, art. 111 Cost, art. 327 c.p; Ordinanza — n. 37480/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. L'esame degli atti conferma che il decreto di liquidazione è stato emesso in data 9.4.2020, allorquando era già stata depositata - in data 18.12.2019 - la sentenza resa a definizione del processo in cui il resistente aveva svolto l'attività di c.t.u., conseguendone la nullità insanabile del provvedimento. Questa Corte ha stabilito che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.

Parole chiave

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decisioni relative al trattamento economico compenso del curatore fallimentare mercede del perito licenziamento per motivi economici compenso per prestazioni risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art.
art. 111 Cost
115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art.
art. 327 c.p
111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18201/2020 R.G., proposto da BENASSAI MIRKO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Vezzosi e dall'avv. Michela Pasqualetti, con domicilio in Bibbiena, loc. Ferrantina n. 26/A. -RICORRENTE- contro CALATTINI FRANCO E JACOPO CIATTI. -INTIMATI- avverso il decreto del tribunale di Firenze, pubblicato il 7.4.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Mirko Benassai propone ricorso basato su un unico motivo avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore di 3acopo Ciatti, consulente tecnico nominato d'ufficio nella causa civile proposta dal ricorrente nei confronti di Franco Calattini.

Jacopo Ciatti e Franco Calattini sono rimasti intimati. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1.1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., esponendo che il decreto è stato emesso in totale carenza di potere, allorquando il tribunale aveva già definito la causa in cui era stata espletata l'attività del consulente.

Il ricorso è fondato. L'esame degli atti conferma che il decreto di liquidazione è stato emesso in data 9.4.2020, allorquando era già stata depositata - in data 18.12.2019 - la sentenza resa a definizione del processo in cui il resistente aveva svolto l'attività di c.t.u., conseguendone la nullità insanabile del provvedimento. Questa Corte ha stabilito che il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme.

Trattandosi di atto reso in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, contro il decreto è ammissibile non già l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio a ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, c.p.c. (Cass. 20478/2017;

Cass. 28299/2009). Segue accoglimento dell'unico motivo di ricorso. Il decreto è cassato senza rinvio, non potendo il giudice adito pronunciare sulla richiesta di liquidazione dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio in cui era stata svolta la consulenza tecnica.Le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili, non avendo i ricorrenti in alcun modo dato causa al vizio della pronuncia.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, i