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Ordinanza — n. 37478/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal challenging appellate court's factual assessment of repair agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37478/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal inadmissible because it challenged the appellate court's evaluation of factual evidence rather than a legal error. The appellant argued the lower court misinterpreted a letter regarding a vehicle repair agreement, but the court found its reasoning based on objective findings from the trial record. Since the appeal targeted the merit of the factual assessment, which is non-appealable in this stage, the request was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if it challenges the appellate court's evaluation of factual evidence or the merit of the case, as such assessments are non-appealable in the stage of legality.

Parole chiave

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revocation appeal factual assessment merit evaluation non-appealable legality stage recupero dei costi retrocessione di credito obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI Ric.
Art. 391-bis c.p.c.
Carbonetti Claudio propone ricorso per la revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., dell'ordinanza n.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 cornma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI Ric.
art. 391-bis c.p
Carbonetti Claudio propone ricorso per la revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., dell'ordinanza n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7317-2020 proposto da: CARBONETTI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI n. 536, presso o studio dell'avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, che Io rappresenta e difende - ricorrente - contro CASADEI ANNA MARIA, CIRILLO RAFFAELE e CIRILLO MARCO - intimati - avverso l'ordinanza n. 22777/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/09/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA 3G(2 Cirillo Salvatore evocava in giudizio Carbonetti Claudio per il pagamento di € 11.041,84 a fronte delle riparazioni eseguite sulla vettura del convenuto.

Con sentenza n. 218/2006, emessa nella resistenza del Carbonetti, il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, rigettava la domanda di Cirillo Salvatore, sul presupposto che costui non avesse adeguatamente provato l'esistenza di un accordo tra le parti per l'importo delle riparazioni di cui è causa. Interponeva appello avverso detta decisione Cirillo Salvatore e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 8386/2006, emessa nella resistenza di par.:e appellata, riformava la decisione di prime cure, ravvisando la prova di un accordo verbale tra le parti, e condannava il Carbonetti al pagamento, in favore degli eredi dell'appellante, medio tempore deceduto, della somma di € 9.510,70 corrispondente alla differenza ancora dovuta rispetto al prevent vo.

Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione Carbonetti Claudio e la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22777/2019, emessa nella resistenza degli eredi di Cirillo Salvatore, rigettava il ricorso. Propone ricorso per la revocazione di detta decisione Carbonetti Claudio. Casadei Anna Maria, Cirillo Raffaele e Cirillo Marco, eredi di Cirillo Salvatore, intimati, non hanno svolto attvità difensiva nel presente giudizio di revocazione. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI Ric. 2020 n. 07317 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA del ricorso. Carbonetti Claudio propone ricorso per la revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., dell'ordinanza n. 22777/2019 di questa Corte, affidandosi ad un unico motivo, con il cruale denuncia l'erronea percezione, da parte della Corte, del contenuto di un documento -la lettera dell'11.3.2003 a firma del legale del carrozziere- e del fatto che la riconsegna del veicolo al Cirillo fosse avvenuta in conseguenza della predetta missiva. Il motivo non si confronta con la ratio del provvedimento impugnato, con il quale era stato respinto il ricorso proposto dal Carbonetti avverso la sentenza n. 5089/2014 della Corte di Appello di Roma.

L'ordinanza n. 22777/2019, infatti, ha respinto, per quel che qui interessa, il primo motivo del ricorso, con il quale il Carbonetti denunciava che il giugice di seconde cure avesse deciso sulla base di presunzioni e congetture, affermando che "... diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il ragionamento operato dalla Corte territoriale e conducente alla soluzione del riconoscimento del compenso in favore dell'autocarrozziere non è basato su un percorso presuntivo, ma su riscontri oggettivi ritenuti emersi dall'esperita istruzione, che costituiscono, quindi, frutto di una mera valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità" (cfr. pag. 4).

Tale, decisivo, passaggio della motivazione, evidenzia che con l'ordinanza impugnata il ricorso del Carbonetti è stato rigettato non già sulla base dí una erronea percezione di elementi di fatto, bensì in quanto la censura incideva sull'apprezzamento riservato al giudice di merito". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Ric. 2020 n. 07317 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il ricor-ente, invero, afferma, nella memoria, che la Corte di Cassazione avrebbe errato nel ritenere che il giudice di merito avesse configurato l'esistenza dell'accordo tra le parti sulla base di "riscontri emersi dall'esperita istruzione", poiché in effetti tale accordo sarebbe stato configurato in base ad una fallace interpretazione delle prove operata dalla Corte distrettuale, Tale deduzione conferma, da un lato, l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, del motivo proposte in sede di legittimità dall'odierno ricorrente, poiché esso ineriva alla valutazione delle risultanze istruttorie, ed evidc-nzia, dall'altro lato, l'assenza di un vizio revocatorio nell'ordinanza impugnata, poiché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Carbonetti sulla base di una valutazione di diritto, e non invece di una erronea percezione di un fatto storico.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato i-ammissibile. Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 cornma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara ìnammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p-ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore .mporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 07317 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consigl o della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. D