Cassation court allows appeal by individual partner against firm's debt, rejecting lower court's standing dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted the appeal filed by Stefano Sandroni against a lower court ruling that dismissed his standing to appeal a judgment regarding professional fees. Sandroni argued he was the sole creditor, either by original right or through a valid assignment, and the lower court erred in dismissing his appeal for lack of legitimacy. Consequently, the Court quashed the appellate decision and remanded the case for a new hearing with a different composition of judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; The individual partner of a professional firm is a legitimate appellant in disputes concerning the firm's debts, and a verbal declaration of original entitlement or a valid assignment of credit does not preclude the appeal if the appellant proves their standing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 38524-2019 proposto da: SANDRONI STEFANO, rappresentato e dìfesc dall'avv. ROSELLA PEPA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro BUGLIONI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI n. 30, presso lo studio dell'avvocato FLORIANA RISUGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO SQUILLACE conivoricorrente - nonchè contro LOVASCIO LUCA, LOVASCIO LUCA, MORETTI SIMONE e CALDERONI ROBERTO - intimati - avverso la sentenza n. 683/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Buglioni Marco proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2012 emesso dal Tribunale di Ancona, in virtu del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Sandroni Stefano, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello Studio Associato Sandroni & Partners, del compenso dovuto a fronte di alcune prestazioni professionali rese dall'opposto in favore dell'opponente. Nella resistenza di parte opposta il Tribunale, con sentenza n. 2003/2013, accoglieva in parte l'opposizione; condannando l'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, di una somma inferiore a quella portata nel decreto opposto.
Interponeva appello avverso detta decisione il Sandroni e si costituiva in seconde cure il Buglioni, spiegando a sua volta appello incidentale. Nel corso del giudizio di secondo grado lo Studio Associato Sandroni & Partners rinunciava ad ogni pretesa nei confronti del Buglioni, riconoscendo che la stessa apparteneva esclusivamente al Sandroni, peraltro già parte del giudizio di prime cure, ed appellante principale. Con la sentenza impugnata, n. 683/2019, la Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile i gravame principale per carenza di legittimazione dell'appellante, nonostante che la relativa eccezione non fosse stata riproposta dalla difesa del Buglioni in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello.
Ric. 2019 n. 38524 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Sandroni Stefano, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Buglioni Marco. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dei primi due motivi del ricorso con assorbimento degli altri. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello principale proposto da Sandroni Stefano avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta dal Buglioni Franco avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dal Sandroni, quale legale rappresentante dello Studio Sandroni & Partners, per il pagamento di compensi professionali, riducendo l'importo originariamente indicato nel decreto opposto.
A giudizio della Corte marchiqiana, l'appello sarebbe stato proposto da soggetto diverso dal titolare del credito; né sarebbe stata rilevante la dichiarazione, fatta dal procuratore dello Studio associato all'udienza dei 5.6.2017, circa la cessione del credito al Sandroni, trattandosi di evento intervenuto nel corso del giudizio di appello, inidoneo a sanare con efficacia ex tunc l'originaria carenza di legittimazione di parte appellante. Con il primo motivo del ricorso, che appare fondato, il ricorrente, richiamando (ai fini dell'autosufficienza della censura) tanto il ricorso per decreto ingiuntivo, quanto la citazione in opposizione introduttiva del giudizio di prima Ric. 2019 n. 38524 sez.
M2 - ud. 15-07-2021 -3- istanza, documenta che egli era parte del giudizio stesso, e quindi dimostra la sua legittimazione, ed il suc interesse, a proporre appello avverso la decisione del Tribunale. Del pari fondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la scorretta interpretazione, da parte della Corte territoriale, della dichiarazione a verbale dell'udienza del 6.6.2017 fatta dal procuratore dello Studio Associato Sandroni & Partners. Ad avviso del ricorrente, tale dichiarazione non avrebbe dovuto essere configurata come cessione del credito, ma come riconoscimento della spettanza ab origine del credito in capo al Sandroni.
La censura è fondata, poiché dalla verbalizzazione (debitamente riprodotta in r ,corso ai fini dell'autosufficienza del motivo) non emerge l'intento di cedere al Sandroni un credito di spettanza del'associazione professionale, ma quello di riconoscere l'originaria spettanza della posta creditizia in capo al medesimo Sandroni. In ogni caso, anche volendo configurare nella dichiarazione in esame una cessione di credito, la Corte di Appello è incorsa in errore, laddove ha ritenuto il negozio inidoneo ai fini della prova della legittimazione ad impugnare, posto il principio per cui, a fronte della variabilità della causa del negozio di cessione di credito, "...il cessionario che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario" (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8145 de! 03/04/2009, ;2ic. 2019 n. 38524 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- Rv. 607611; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13691 del 31/07/2012, Rv. 623586 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018, Rv. 649587). Di conseguenza il Sandroni, che era parte del giudizio in prime cure e quindi legittimato all'impugnazione, aveva dimostrato, actra verso la verbalizzazione di cui si discute, di essere l'unico titolare della posta creditizia oggetto di causa". Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Devono pertanto essere accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento degli altri due.
La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alte censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accog!ie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021.
DEP