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Ordinanza — n. 37476/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on sale defects, ruling annual prescription applies to price reduction claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37476/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the buyers' claim for price reduction. The buyers argued the statute of limitations had not expired, but the court clarified that the one-year annual prescription for price reduction actions begins from the date of delivery, not from when the seller promised to fix the defects. Consequently, the claim was time-barred, and the court dismissed the appeal while ordering the appellants to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1495 c.c.; Art. 2936 c.c.; In sales contracts, the right to reduce the price is subject to an annual prescription period starting from delivery, distinct from the ordinary ten-year prescription for defect elimination.

Parole chiave

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prescrizione annuale riduzione prezzo vizi nascosti compravendita immobiliare art. 1495 codice civile termi prescrizione inammissibilità ricorso valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 1495 c.c.
6264/2019, emessa nella resistenza degli o-iginari attori, accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dai due acquirenti dell'immobile, perché prescritta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. Ric.
Art. 2936 c.c.
Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod.
Art. 2943 c.c.
1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comrna 4, c.
Art. 2945 c.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 1495 c.c
6264/2019, emessa nella resistenza degli o-iginari attori, accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dai due acquirenti dell'immobile, perché prescritta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1495 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
art. 2937 c.c
Con il primo di essi, si denuncia la violazione del!'art. 2937 c.c.
art. 2944 c.c
Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2944 c.c.
art. 1490 c.c
perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente ritenuto che l'obbligazione di e;iminare i vizi denunciati dai compratori sia diversa dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017, Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 18672 del 11/07/2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 38158-2019 proposto da: STACCONE DOMENICO e NORERO MARGHERITA (già Margherita Emma Maria), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI n. 113, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIO LEONI - ricorrente - contro SALUSTRI EMANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE n. 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BELARDINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6264/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 4.3.2009 Staccone Domenico e Norero Margherita Emma Maria, acquirenti di un immobile già di Salustri Emanuela, giusta atto del notaio Condemi in data 11.1.2007, chiedevano accertarsi i difetti del bene compravenduto, affetto da infiltrazioni di umidità al piano terra, primo e secondo. Il C.T.U. depositava relazione dalla quale emergeva che, per eliminare il vizio, sarebbe stato necessario arretrare il fabbricato di metri due, per una profondità di metri otto, rispetto al terrapieno roccioso sul quale esso era stato realizzato, per una spesa prevista di C 96.000.

Con atto di citazione notificato il 26.4.2010 i predetti acquirenti evocavano in giudizio la Salustri, invocando la riduzione del prezzo di compravendita dei bene ed il risarcimento del danno. Nella resistenza della convenuta il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con sentenza n. 342/2015 accoglieva in parte la domanda, riconoscendo la riduzione del prezzo e condannando la Salustri al pagamento di C 96.000, ma rigettando la domanda risarcitoria. Interponeva appello avverso detta decisione la Salustri e la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, n. 6264/2019, emessa nella resistenza degli o-iginari attori, accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dai due acquirenti dell'immobile, perché prescritta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. Ric. 2019 n. 38158 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- Propongono ricorso per la cassazione di cetta decisione Staccone Domenico e Norero Margherita, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Salustri Emanuela La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, condannava Salustri Emanuela a pagare a Staccone Domenico e Norero Emma Margherita la somma di C 96.000 a titolo di riduzione del corrispettivo previsto nella compravendita immobiliare intercorsa tra le parti con atto dea'11.1.2007, a fronte delle infiltrazioni interessanti l'immobile compravenduto, per la cui eliminazione il C.T.U. aveva ritenuto necessario l'arretramento del fabbricato di due metri dal terrapieno roccioso dal quale il predetto fenomeno infiltrativo proveniva.

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza ,'mpugnata„ ha accolto il gravame proposto dalla Salustri, rigettando la domanda proposta dagli attori, sul presupposto che il vizio dell'immobile fosse stato denunciato oltre l'anno dalla consegna previsto dall'art. 1495 c.c. Ricorrono per la cassazione di detta decisicne Staccone Domenico e Norero Emma Margherita affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, si denuncia la violazione del!'art. 2937 c.c. perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la venditrice Salustri, attivatasi tempestivamente per eliminare il vizio denunciato dagli acquirenti, avesse in tal modo Ric. 2019 n. 38158 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- rinunciato ad avvalersi della prescrizione dell'azione. Con il secondo motivo, invece, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2944 c.c. perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente ritenuto che l'obbligazione di e;iminare i vizi denunciati dai compratori sia diversa dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e quindi non valga a trasformare da annuale in decennale il relativo termine di prescrizione dell'azione. Ad avviso della ricorrente, infatti, la sentenza delle S. U. di questa Corte n. 18672 del 2019 avrebbe affermato che il riconoscimento del venditore, il suo impegno ad eliminare il difetto e gli atti di costituzione in mora sono tutti idonei ad interrompere la prescrizione.

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili in quanto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 cod. civ., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l'impegno sia accettato dal compratore, sorge un'autonoma obbligazione di 'Tacere", che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 cod. civ., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art.1495 cod. civ., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale" (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 19702 del 13/11/2012, Rv. 624018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 06/06/2017, Rv. 644332). La successiva sentenza richiamata dal ricorrente in conclusione del secondo motivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18672 del Ric. 2019 n. 38158 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- 11/07/2019, Rv. 654588) non ha modificato tale orientamento, ma ha affrontato il diverso problema degli effetti delle dichiarazioni del compratore ai fini interruttivi della prescrizione, affermando che "In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà de! compratore, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comrna 4, c. c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art.2945, comma 1 c.c.'.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Non rileva, in particolare, la deduzione -proposta dal ricorrente in memoria.- sui termini di esercizio dell'azione, posto che, in base alla giurisprudenza richiamata in proposta, la data rilevante ai fini del calcolo del termine di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. non è quella in cui la venditrice avrebbe assunto l'impegno ci provvedere all'eliminazione dei vizi, bensì quella di un anno dalla consegna del bene, stabilita dall'art. 1495, terzo comma, c.c. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di Ric. 2019 n. 38158 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -5- legittimità, che liquida in C 5.200 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d