Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37475/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective special power of attorney incompatible with Article 365 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37475/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared Guglielmo Simone's cassation appeal inadmissible because his attached power of attorney contained language incompatible with the special mandate required by Article 365 of the Code of Civil Procedure. Simone had previously challenged a suspension of his driver's license, but the lower court rejected his appeal for failing to specify grounds. The Supreme Court ruled that the broad wording of the attorney's power failed to meet the strict specificity needed for a cassation petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 365 c.p.c.; The power of attorney attached to a cassation appeal must be specifically limited to that proceeding; expressions indicating authority for other phases or judgments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
special power of attorney cassation appeal Code of Civil Procedure inadmissible appeal defective mandate guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 365 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Nulla per le spese, in assenza di svolgimentp di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18257 del 24/07/2017
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28146 del 05/11/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6070 del 21/03/2005
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15076-2019 proposto da: GUGLIELMO SIMONE, elettivamente domiciliatc in ROMA, VIA NOMENTANA n. 909, presso lo studio dell'avvocato SABRINA PRIMAVERA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICAELA ZANNINI - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA DI FERRARA - intimati - avverso la sentenza n. 776/2018 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 08/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 16.2.2018 Guglielmo Simone proponeva opposizione avverso il provvedimento della Prefettura di Ferrara con il quale era stata sospesa la sua patente di guida per un anno, in conseguenza dell'accertamento della violazione dell'art. 186, secondo comma, lettera c), del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza.

Con sentenza n. 274/2018 il Giudice di Pace di Ferrara, nella resistenza della Prefettura, rigettava il ricorso. Interponeva appello avverso detta decisione l Guglielmo e il Tribunale di Ferrara, con la sentenza impugnata, n. 776/2018, dichiarava inammissibile l'appello, perché l'appellato aveva omesso di specificare i motivi di appello e di confutare le statuizioni contenute nella decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Guglielmo Simone, affidandosi a due motivi. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ferrara, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Non risultano depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Guglielmo Simone proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso un'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione. Interponeva appello il Guglielmo e Il Tribunale di Ferrara dichiarava inammissibile il gravame. Ricorre per la cassazione di detta decisione Guglielmo Simone Ric. 2019 n. 15076 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- affidandosi a due motivi. Preliminarmente si rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, perché quella allegata dal ricorrente contiene espressioni incompatibili con la specialità richiesta dall'art.365 c.p.c. e dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.18257 del 24/07/2017, Rv. 645155, secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali"; conf.

Cass. Sez. L, Ordinanza n.28146 del 05/11/2018, Rv. 551515; Cass. Sez. 1, Sentenza n.6070 del 21/03/2005, Rv. 583207)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore, poiché la procura, redatta su foglio separato, risulta conferita "... a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello e di esecuzione" e quind, con l'uso di espressioni oggettivamente non idonee ad esprimere la specialità del mandato, né ad indicarne il collegamento con la proposizione del ricorso per cassazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimentp di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2019 n. 15076 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti w-ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. ( " :POSTAT