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Ordinanza — n. 37474/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37474/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37474/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4894-2019 proposto da: ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MANGNO n. 2/B, presso lo studio dell'avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 5861/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 37474/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Resiste con controricorso Roma Capitale. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. kic. 2019 n. 04894 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- p' INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La società ACEA S.p.A. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Roma, avverso un provvedimento del Comune di Roma con il quale le era stato ingiunto il pagamento di C 173.213,31 per oneri di ristoro del degrado del corpo stradale, conseguente ad alcuni scavi eseguiti nel 2005.

Parole chiave

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risanamento stradale spese di ristrutturazione risarcimento dei danni da incidente stradale credito contestato rimborso del debito credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4894-2019 proposto da: ACEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MANGNO n. 2/B, presso lo studio dell'avvocato FABIO LEPRI, che la rappresenta e difende - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE n. 21, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 5861/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 15.3.2007 Acea S.p.a., mandataria con rappresentanza di Areti S.p.a., già Acea Distribuzione S.p.a., evocava in giudizio Roma Capitale innanzi il Tribunale di Roma, invocando l'annullamento del provvedimento dell'ente locale convenuto, con il quale era stato accertato un credito verso Areti S.p.a. pari ad € 173.213,31 per oneri di ristoro derivanti dal degrado del corpo stradale a seguito dell'esecuzione di alcuni scavi aperti nel 2005, e la declaratoria di non debenza di detta somma.

Nella resistenza di Roma Capitale il Tribunale, con sentenza n. 16684/2012, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese. Interponeva appello avverso detta decisione Acea S.p.a. e si costituiva in seconde cure Roma Capitale, resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 5861/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti innanzi il Tribunale e compensando le spese. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Acea S.p.a., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV. kic. 2019 n. 04894 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- p' INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La società ACEA S.p.A. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Roma, avverso un provvedimento del Comune di Roma con il quale le era stato ingiunto il pagamento di C 173.213,31 per oneri di ristoro del degrado del corpo stradale, conseguente ad alcuni scavi eseguiti nel 2005.

Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. La Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame proposto dall'odierna ricorrente, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti al giudice di primo grado ai sensi dell'art.353 c.p.c Ricorre per la cassazione di detta decisione Acea S.p.A., affidandosi a due motivi, con i quali censura la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui non ha pronunciato sul motivo di gravame con il quale ACEA S.p.A. aveva impugnato la decisione di primo grado in relazione alla statuizione di merito ivi contenuta.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente. Va ribadito, infatti, il principio secondo cui "Qualora il giudice, definito il gir...dizio con una statuizione, in rito, di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), inserisca nella decisione anche delle argomentazioni di merito rese "ad abundantiam", la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse, a richiedere, con il mezzo di impugnazione, un sindacato in ordine a tale parte di motivazione, siccome ininfluente ai fini della decisione" (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 101 del 04/01/2017, Rv. 642185; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.17004 del 20/08/2015, Rv. 636624)". Il Collegio condivide la proposta del Relatore Ric. 2019 n. 04894 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. In particolare, la sentenza di questa Corte n. 10134 del 2004, richiamata nella memoria, risulta superato dall'orientamento, consolicatosi con le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555, n. 15122 del 17/06/2013, Rv, 626812, e n. 2155 del 01/02/2021, Rv. (360428, tutte confermative dell'interpretazione richiamata in proposta.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 6.200 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p-ocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. DEPOS