Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37473/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for missing first-instance file, ruling appellant must prove loss to restart proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37473/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Luigi Runco's cassation appeal inadmissible due to the absence of the first-instance file in the appellate record. Runco argued this violated procedural rights, but the court held that the burden lies with the appellant to prove the documents were lost rather than simply missing. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, and the appellant was ordered to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; The appellant bears the burden of proving the loss of first-instance documents; mere absence does not preclude the appellate court from deciding on the merits unless the loss is shown to be involuntary.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility missing first instance file burden of proof loss appellate procedure Italy procedural irregularities recupero dei costi deduzione delle spese professionali rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 169 c.p.c.
Il ricorso lamenta violazione dell'art. 169 c.p.c., "per non avere la Corte di merito verificato le ragioni della mancanza dei fascicoli di parte e in ogni caso per non avere rimesso la causa sul ruolo per eliminare le relative irregolarità".
Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
15-07-2021 -2- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
15-07-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 169 c.p
Il ricorso lamenta violazione dell'art. 169 c.p.c., "per non avere la Corte di merito verificato le ragioni della mancanza dei fascicoli di parte e in ogni caso per non avere rimesso la causa sul ruolo per eliminare le relative irregolarità".

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 5181/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13349-2020 proposto da: RUNCO LUIGI FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROCCO BERARDI; - ricorrente - contro GIUSEPPE MANSUETO & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, e SOCIETÀ LAVORI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato LUCIANO VINCENZO VOMMARO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1695/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 5/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Le società Giuseppe Mansueto & C. s.n.c. e Società Generali Costruzioni s.p.a. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 838/2007, emesso su domanda dell'ingegnere Runco Luigi Francesco, con il quale erano state condannate a pagare euro 90.421, a titolo di oneri fiscali relativi alle prestazioni professionali svolte dall'ingegnere. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza 30 marzo 2015, n. 487, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Runco Luigi Francesco. Il gravame veniva rigettato con la sentenza 5 settembre 2019, n. 1695 della Corte d'appello di Catanzaro. La Corte d'appello ha ritenuto mancante la prova della misura in cui le somme ricevute erano state abbattute dalla tassazione e quindi, non provata la pretesa avanzata, avendo anche rilevato la mancanza del fascicolo di primo grado di parte e dei documenti in esso allegati, senza che l'appellante avesse dedotto alcunché riguardo a tale assenza.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello Runco Luigi Francesco ricorre per cassazione. Resistono con controricorso le società Giuseppe Mansueto & C. s.n.c. e Società Lavori Generali s.p.a. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso lamenta violazione dell'art. 169 c.p.c., "per non avere la Corte di merito verificato le ragioni della mancanza dei fascicoli di parte e in ogni caso per non avere rimesso la causa sul ruolo per eliminare le relative irregolarità". Ric. 2020 n. 13349 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

La Corte d'appello - rilevata la mancanza del fascicolo di parte di primo grado - ha infatti deciso il gravame allo stato degli atti, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, "premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado, su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia, non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa - quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita di essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale) - assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione" (così Cass. 5181/2018).

II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Ric. 2020 n. 13349 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. DEPOSITATO311?3C NC LERIA ±(9\, 97' OV L LI