Italian court dismisses appeal claiming window installation violated easement rights due to improper contract interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that installing windows violated an easement of view. The appellants argued the 1989 deed intended to block access, yet the windows allowed passage, while the respondent maintained the gratings prevented viewing. The court ruled that the lower court's interpretation of the deed was not erroneous and did not violate legal hermeneutic standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362 c.c.; Art. 900 c.c.; Art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: The appellate court's interpretation of a deed establishing a servitude of view is not subject to cassation review unless it violates legal hermeneutic canons or lacks proper motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20257-2020 proposto da: ALTIERI GUIDO, ZACCARIA MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENATO FUCINI 63, presso lo studio dell'avvocato CARLA MONTANARO, rappresentati e difesi dall'avvocato BARTOLOMEO SPAZIANO, - ricorrenti contro ZACCARIA ADELAIDE, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 34, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO NUNE', rappresentata e difesa dall'avvocato FULVIO PAPA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1798/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: il giudizio trae origine dalla domanda, proposta da Zaccaria Maria Rosaria e Altieri Guido nei confronti di Zaccaria Adelaide, volta all'accertamento delle illegittimità delle aperture che si aprivano sull'area cortili zia di loro esclusiva proprietà, con conseguente obbligo di apporre le inferriate; gli attori deducevano che con l'atto di donazione del 26.4.1989 era stato previsto, in favore della proprietà dei convenuti, il diritto di servitù di veduta su tale area ma le finestre realizzate consentivano anche il passaggio sul fondo servente; la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda; poiché l'atto di donazione consentíva la veduta sul fondo altrui, la realizzazione di inferriate non avrebbero consentito il comodo affaccio; le finestre erano state realizzate ad un metro e trenta da terra e gli infissi che si aprivano all'interno sicchè il passaggio poteva realizzarsi solo saltando da tale altezza, il che costituiva un uso abnorme delle finestre; per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso Zaccaria Maria Rosaria e Altieri guido sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso Zaccaria Adelaide; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
Ric. 2020 n. 20257 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 900 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d'appello errato nell'interpretazione dell'atto di donazione del 26.4.1989; i ricorrenti sostengono che, con tale atto, le parti volevano impedire l'accesso alla proprietà esclusiva dei ricorrenti, attraverso la trasformazione delle porte in finestre ma la realizzazione delle finestre ad un'altezza di un metro e trenta consentirebbe il passaggio sull'area pertinenziale di loro proprietà; la corte avrebbe, inoltre errato, nell'affermare che l'apposizione delle grate non consentisse l'esercizio della veduta; il motivo è inammissibile; l'attività di interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice dì mento, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art.1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione).
Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi Ric. 2020 n. 20257 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -3- sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536); l'interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre:
Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178); la Corte d'appello di Napoli ha interpretato l'atto di donazione nel senso che le parti avevano inteso mantenere la servitù di veduta sul fondo altrui ma non l'accesso sul medesimo, obbligando la proprietaria del fondo dominante a trasformare le porte in finestre; ne consegue che, correttamente, la Corte distrettuale ha ritenuto che la realizzazione delle finestre ad un'altezza di metri 1,30 impediva il passaggio sul fondo altrui se non in modo anomalo, ovvero saltando dalla finestra; inoltre , l'apposizione di grate non avrebbe consentio l'esercizio della veduta, ovvero la cd. inspectio et prospectio in alienum, vale a dire le possibilità di "affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente" siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. (cfr. ad es.
Cass. n. 7267 del 12/05/2003 e n. 26049 del 10/12/2014). il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo Ric. 2020 n. 20257 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -4- a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 8 luglio 2021. DEPOSITATO IN Cf‘N76ELLERIA ()2._('i, 319 N OV_ 21121_ ILCKNCELLI RE ESPERTO La ra Cósitna Pugliese Ric. 2020 n. 20257 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -5- P CORTE St PIZT-M A",SAZ1ONE L.R.P. CENTRALE b 5i. Ty) C—D,IYID,2.5 -0(1^( ,47.DRe, 013.91,A P,P,Gken 23-../AA 441-5/2. l "MAttei, icg.; r2 j-4 , ,C19/\ APP01-31A/) -C,APX0 c2., git.f\fmx vq-t:prAQ, J- IAL / 9Cerj,-A, rThD/v3- C.- A_ 0.39d3C9,- 1- 10.,PtPrO Jvjr 7-5.-1477'-' \^, 312., 1(111 J,\IV r 'A omA9