Cassation court allows appeal in low-value water supply contract case due to contract formation via standard forms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against a judgment rendered by the Judge of Peace in a low-value water supply dispute. The lower court had declared the appeal inadmissible because the case value was under €1,100 and did not involve contracts concluded via standard forms. The Court ruled that the water supply contract was indeed concluded using standard forms under Article 1342 of the Civil Code, making the appeal admissible despite the low value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 1342 cod. civ.: Appeals are admissible in low-value cases only if the dispute arises from contracts concluded via standard forms, overriding the general rule of equity-based decision-making.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1407/2021 R.G. proposto da G.O.R.I. S.p.a., Gestione Ottimale Risorse Idriche, rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Buonajuto, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cavour, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Andrea Cicala; - ricorrente - contro Prevete Francesco; - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 399/2020, depositata il 10 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2021 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con sentenza n. 330/2015 del 20 maggio 2015 il Giudice di pace di Sarno, in accoglimento della domanda proposta da Francesco Prevete contro la società G.O.R.I.
S.p.a., Gestione Ottimale Risorse Idriche, condannò quest'ultima a restituire all'attore (titolare di contratto di fornitura idrica) la somma di C 353,40 corrisposta a titolo di quota per il servizio di depurazione nel periodo 2004-2008, in quanto di fatto non prestato per la mancanza dei necessari impianti; l'appello interposto dalla soccombente è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza in epigrafe indicata, sul rilievo che, trattandosi di causa di valore inferiore C 1.100 e non derivando da «rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.», la stessa doveva considerarsi decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. e, come tale, a norma dell'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., ne era consentito l'appello esclusivamente «per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia»: ipotesi quest'ultima non configurabile nella specie avendo la ricorrente omesso di individuare specificatamente ed espressamente gli eventuali principi regolatori della materia che sarebbero stati violati, ma essendosi piuttosto limitata ad evidenziare gli eventuali punti della sentenza da riformare perché ritenuti ingiusti; avverso tale decisione G.O.R.I.
S.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l'intimato non svolge difese nella presente sede; il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta d'inammissibilità del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, comma secondo, cod. proc. civ., dell'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ. e dell'art. 10 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 2 e 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto inammissibile l'appello a norma dell'art. 339, comma secondo, cod. proc. civ.; sostiene, in sintesi, che, diversamente da quanto erroneamente opinato dal giudice a quo, la controversia riguardava contratto concluso mediante moduli o formulari, trattandosi di fornitura di un pubblico servizio da parte di concessionaria del servizio idrico, e che pertanto doveva ritenersi decisa, indipendentemente dall'esiguo valore, secondo diritto e come tale suscettibile di appello; con il secondo motivo, in subordine, la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, comma secondo, cod. proc. civ., dell'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che nell'atto d'appello non fossero stati specificamente individuati i principi regolatori della materia in tesi violati; il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo; a norma dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. (come sostituito dal d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, e applicabile ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003) il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede C 1.100, «salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile»; la sentenza impugnata è stata pronunciata dal Giudice di pace di Sarno in data 20/5/2015 in un giudizio instaurato nel 2013, avente ad oggetto — com'è pacifico in atti e come emerge del resto dalla stessa sentenza — la domanda di ripetizione di somma richiesta a titolo di corrispettivo per i servizi di depurazione nell'ambito di contratto di fornitura idrica, concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. e, cioè, mediante moduli o formulari; in tale contesto la sentenza del Giudice di pace deve ritenersi pronunciata secondo diritto ed era pertanto appellabile; non è pertinente il richiamo in sentenza al precedente di Cass. n. 8946 del 2016, in quel caso trattandosi di domanda di accertamento negativo dell'esistenza del contratto di utenza, nella specie invece postulandosi l'esistenza del contratto (v., per un caso analogo, la successiva Cass. 31/05/2018, n. 13796); la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il giorno 19 ottobre 202