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Ordinanza — n. 37454/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal for lack of interest due to partial first-instance victory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37454/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of Roberto Fornataro's appeal for lack of interest. Fornataro argued he should not pay heating costs due to his apartment's disconnection, while the condominium claimed only a 50% reduction applied. The court found the lower court erred because Fornataro had partially lost in the first instance regarding his request to be excluded from heating management expenses, meaning he still had a valid interest to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1138, 1104 c.c.; Art. 348-bis c.p.c.: An appeal declared inadmissible for lack of interest must be quashed if the first-instance judgment only partially accords the appellant's requests, thereby preserving the appellant's interest in challenging the remaining unfavorable portions.

Parole chiave

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condominium appeal lack of interest partial first instance victory heating management costs cassation quashing revoca della rendita domanda d'asilo di rom arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1138 c.c.
Art. 1104 c.c.
Art. 12 Regolamento Condominiale
civ., errata interpretazione e violazione dell'art. 12 del regolamento condominiale e violazione dell'art.
Art. 348-bis c.p.c.
12 del regolamento condominiale e violazione dell'art. 348 bis cod.
Art. 91 c.p.c.
art. 348 bis cod. proc. civ
12 del regolamento condominiale e violazione dell'art. 348 bis cod.
art. 91 cod. proc. civ
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Ordinanza — n. 34845/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of proof regarding heating system disconnection rights and procedural defects.
Ordinanza — n. 1799/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal on admissibility but allows appeal on court costs in condominium administrator appointment case.
Ordinanza — n. 10074/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against execution order due to late submission and lack of specific legal argumentation.
Sentenza — n. 25446/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding late evidence admissibility in condominium accounting disputes. The court rejects the argument that a late letter constitutes indirect proof. The decision upholds the lower courts' ruling on procedural timing. The court emphasizes strict adherence to evidence deadlines in civil proceedings. The ruling clarifies that administrative powers require assembly approval for validity. The judgment confirms the inadmissibility of documents submitted after the second memorial. The court maintains that direct evidence must be timely to be considered. The decision reinforces the importance of procedural rules in condominium litigation. The outcome favors the condominium against the individual appellant's claims. The ruling establishes clear boundaries for evidence submission in such cases.
Ordinanza — n. 16807/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of defense by the condominium defendant. The appeal was declared inadmissible because the respondent condominium did not participate in the proceedings. The court ruled that the appeal could be defined in form without examining the merits of the cost compensation claim. The decision establishes that non-participation by the opposing party precludes the review of cost allocation arguments. The ruling confirms that procedural defects render the appeal inadmissible under Italian civil procedure law. The court emphasized the necessity of active defense for cost compensation claims to be valid. The judgment highlights the importance of procedural compliance in civil litigation matters. The outcome reinforces the strict application of admissibility rules in cassation proceedings. The case illustrates the consequences of failing to appear in court. The decision serves as a warning about the risks of non-participation in legal disputes.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 29533-2020 proposto da: FORNATARO ROBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA GIOVINE; - ricorrente - contro CONDOMINIO GLIELMI FABBRICATO A VIA GUIDO D'ORSO DI EBOLI; - intimato - avverso la sentenza n. 901/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: con sentenza n. 901 del 10. 7. 2020 la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile, per difetto di interesse all'impugnazione, l'appello proposto da Fornataro Roberto per la riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3327/2017, sul rilevo che tale decisione aveva annullato la delibera dell'assemblea del condominio Glielmi Fabb.

A. via Guido D'Orso in Eboli del 16. 3. 2011 da lui impugnata, che gli aveva addebitato il contributo per le spese di riscaldamento, accogliendo il motivo che aveva lamentato la sua omessa convocazione all'assemblea; Fornataro Roberto ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della suddetta sentenza; il condominio Glielmi Fabb. A. via Guido D'orso in Eboli non si è costituito; considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 1138 e 1104 cod. civ., errata interpretazione e violazione dell'art. 12 del regolamento condominiale e violazione dell'art. 348 bis cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il suo appello senza tenere conto delle ragioni della sua domanda di impugnativa, con cui aveva sostenuto di non dover pagare alcunché per le spese di riscaldamento in ragione del distacco dall'impianto centralizzato del suo appartamento e che non era applicabile nel suo caso l'art. 12 del regolamento di condominio, che prevedeva un contributo pari al 50% delle stesse solo per le unità immobiliari non abitate, né della circostanza che il giudice di primo grado aveva ritenuto infondate tali contestazioni; il motivo è fondato; dalla lettura della sentenza di primo grado, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che il Tribunale di Salerno aveva solo in parte accolto l'impugnativa proposta dal Fornataro e, per l'effetto, annullato solo alcuni punti della deliberazione assembleare impugnata e, in particolare, che aveva rigettato la domanda di annullamento relativa al primo argomento dell'ordine del giorno, che, secondo quanto sostenuto dall'attore, aveva rigettato la sua richiesta di essere escluso, a seguito del suo distacco, dalle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, osservando al riguardo il giudicante che l'art. 12 del regolamento di condominio stabiliva, per gli appartamenti non abitati, soltanto una riduzione della contribuzione pari al 50% e che tale disposizione era stata richiamata dalla precedente delibera assembleare del 12. 11. 1999, che aveva autorizzato il distacco, mai impugnata sul punto; la Corte di appello ha pertanto errato nel ritenere inammissibile l'impugnazione per difetto di interesse, sul presupposto che la parte fosse stata interamente vittoriosa in primo grado, atteso che la parte era invece rimasta soccombente rispetto alla statuizione che aveva disatteso la sua domanda di annullamento anche del primo deliberato, relativo al suo obbligo di contribuire alle spese di gestione del riscaldamento, ed aveva con il suo atto di appello censurato questo capo della sentenza; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., va dichiarato assorbito; la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consigl