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Ordinanza — n. 37452/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove invalid driver presence in vehicle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37452/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 360 bis of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the burden of proof regarding the invalid driver's presence should lie with the administration, not the driver. The Court rejected this, ruling that the disabled badge is strictly personal and requires the appellant to prove the invalid was actually using the vehicle at the time of the violation.

Regesto Legislator

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Art. 7 Codice della Strada; Art. 12 D.P.R. n. 503/1996; The disabled vehicle exemption from traffic restrictions applies only when the vehicle is used to transport the specific person entitled to the badge, placing the burden of proving the invalid's presence on the driver.

Parole chiave

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disabled vehicle exemption traffic restriction zones burden of proof strictly personal right cassation inadmissibility infrazione alle norme della circolazione violazione delle norme zonali ordinanza di necessità incostituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 Codice della Strada
Art. 12 D.P.R. n. 503 del 1996
La Prefettura UTG di Bologna non si è costituita; considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.p.r.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360 bis n.1) cod. proc. civ.
Cass. n. 1292 del 2008
art. 2697 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1292 del 2008
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29288-2020 proposto da: LIPPARELLI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA RUGGERO DI SICILIA N 1, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO GRIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA DI BOLOGNA; - intimata - avverso la sentenza n. 266/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Lipparelli Silvia ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 266 del 5. 2. 2020 del Tribunale di Bologna, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Bologna che gli aveva applicato la sanzione per la violazione dell'art. 7 codice della strada, per avere circolato in una zona a traffico limitato senza autorizzazione;

La Prefettura UTG di Bologna non si è costituita; considerato che: il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.p.r. n. 503 del 1996, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione contestata nonostante che la vettura dell'opponente fosse autorizzata al transito nella zona a traffico limitato in quanto dotata di permesso riservato agli invalidi, in difetto della prova della presenza della persona invalida nell'autovettura, laddove la norma non impone altro obbligo se non l'esposizione del contrassegno medesimo; il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che l'opponente avesse dovuto provare la presenza dell'invalido a bordo della sua autovettura e non invece che fosse a carico dell'Amministrazione la prova contraria, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria da essa fatta valere; i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, in quanto, premesso che la sentenza ha accertato che il contrassegno invalidi era stato rilasciato a persona diversa dalla opponente, la circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita dalla legge solo qualora l'autovettura sia utilizzata per il trasporto della persona titolare del relativo contrassegno, avendo esso carattere strettamente personale ( Cass. n. 1292 del 2008 ), con l'effetto che grava sul soggetto sanzionato dimostrare, nella circostanza, che l'uso dell'autoveicolo è avvenuto a beneficio della persona invalida, quale condizione legittimante la possibilità di superare il divieto di circolare nelle predette zone; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n.1) cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre