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Ordinanza — n. 37450/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as appellant withdrew; court declared case extinct due to lack of defense by the Ministry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37450/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant formally withdrew the request for cassation. Although the lower court had annulled an administrative order for a traffic violation, the Ministry of the Interior did not participate in the proceedings. The court ruled that no further action was necessary since the opposing party had not engaged in any defensive activity.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When the appellant withdraws the cassation appeal and the opposing party remains inactive, the court declares the proceedings extinct without addressing the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings lack of defense cassation appeal traffic violation guida nonostante revoca della patente rimborso delle spese di viaggio dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
2021 il procuratore del ricorrente, munito di mandato speciale a tale effetto, ha comunicato di rinunciare al ricorso; nulla deve provvedersi sulle spese del giudizio, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva; visto l'art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
2021 il procuratore del ricorrente, munito di mandato speciale a tale effetto, ha comunicato di rinunciare al ricorso; nulla deve provvedersi sulle spese del giudizio, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28532-2020 proposto da: CAVALLI LIVIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUIGI DURANTE; - ricorrente - Contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimato - avverso la sentenza n. 1061/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 22/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. Rilevato che: Cavalli Livio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1061 del 22. 2. 2010 del Tribunale di Rimini, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla Prefettura di Rimini per la violazione dell'art. 218 codice della strada, compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio; il Ministero dell'Interno non si è costituito; con atto depositato il 27. 9. 2021 il procuratore del ricorrente, munito di mandato speciale a tale effetto, ha comunicato di rinunciare al ricorso; nulla deve provvedersi sulle spese del giudizio, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. eciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. uigi Gio Depcs:taU