Decreto — n. 37448/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARG 28284/2020 orna, sul ricorso proposto da: SOCIETA' AGRICOLA CANTORO SS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lorenzo Giuliani, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: OUAFI ABDELJALIL INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 330/2020 pubblicata in data 2.07.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non si debba provvedere, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 37448/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 330/2020 pubblicata in data 2.07.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non si debba provvedere, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato
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RG 28284/2020 orna, sul ricorso proposto da: SOCIETA' AGRICOLA CANTORO SS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Lorenzo Giuliani, giusta procura in atti; RICORRENTE contro: OUAFI ABDELJALIL INTIMATO avverso: sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 330/2020 pubblicata in data 2.07.2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non si debba provvedere, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimato
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. r7PC'3FTATO CAN072,1,37.P,1A Il Presi