Ordinanza — n. 37356/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4670-2020 proposto da: E DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO n. 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO GRANDOLFO e RAFFAELE NICOLI' - ricorrente - contro GIUSTI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO SEBASTIO - controricorrente - F i r m a t o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p; Ordinanza — n. 37356/2021 — snciv · Corte di Cassazione: STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 3.12.2015 Enel Distribuzione S.p.a. (oggi, E Distribuzione S.p.a.) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1697/2915, emesso dal Giudice di Pace di Taranto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 797,77 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta. Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4670-2020 proposto da: E DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO n. 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA NAPPI, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO GRANDOLFO e RAFFAELE NICOLI' - ricorrente - contro GIUSTI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO SEBASTIO - controricorrente - F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 4670/2020 Numero sezionale 9983/2021 Numero di raccolta generale 37356/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 avverso la sentenza n. 2841/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso depositato il 3.12.2015 Enel Distribuzione S.p.a. (oggi, E Distribuzione S.p.a.) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1697/2915, emesso dal Giudice di Pace di Taranto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 797,77 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta dall’ingiungente in favore della società ingiunta. Nella resistenza del creditore opposto, il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che il rito speciale di cui all’art. 14 del D.
Lgs. n. 150 del 2011 non trovasse applicazione dinanzi l’ufficio del Giudice di Pace. L’appello interposto da E Distribuzione S.p.a. avverso detta decisione veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Taranto con la sentenza impugnata, n. 2841/2019. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E Distribuzione S.p.a., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso Giusti Vittorio. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il Collegio ritiene che il ricorso ponga la questione dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 14 del D.
Lgs. n. 150 del 2011 ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace e che tale questione presenti rilevanza nomofilattica, in assenza di specifici precedenti di questa Corte2 di 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 4670/2020 Numero sezionale 9983/2021 Numero di raccolta generale 37356/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 sull’argomento.
Inoltre, in ragione del fatto che, con ordinanza interlocutoria n. 16849/2021 è stato rinviato a nuovo ruolo altro ricorso, n. 3370/2020, pendente tra le stesse parti ed avente identico oggetto ai fini della trattazione in pubblica udienza, il Collegio ravvisa l’opportunità che sia fissata, per ambedue i giudizi suindicati, la stessa udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 3370/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 16849/2021, depositata il 15.6.2021.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r