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Ordinanza — n. 37352/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37352/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37352/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37060-2019 proposto da: CORVASCE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Francesco Massaro giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37352/2021 — snciv · Corte di Cassazione: MAURO CRISCUOLO; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale corruzione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria patrocinio non autorizzato ricusazione del pubblico ministero

Giurisprudenza citata

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sez. un. n. 19161/2009
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 37060-2019 proposto da: CORVASCE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Francesco Massaro giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 37060/2019 Numero sezionale 9974/2021 Numero di raccolta generale 37352/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente, che rivestiva la qualità di imputato in un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Trani, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il giudice procedente aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per l’assenza dei requisiti reddituali, reputando che lo stesso godesse di redditi derivanti da attività illecite, come emergeva dalle numerose condanne riportate per reati contro il patrimonio.

Il Presidente del Tribunale di Trani, con provvedimento del 19 novembre 2019 ha accolto l’opposizione, compensando le spese del giudizio di opposizione. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione Corvasce Roberto sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. Ritiene il Collegio che, poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle Sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009, detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, Ric. 2019 n. 37060 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 37060/2019 Numero sezionale 9974/2021 Numero di raccolta generale 37352/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato ha ricondotto l’opposizione alla previsione di cui all’art. 99 del DPR n. 115/2002, in quanto ciò di cui si discute non è l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale.

Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle Sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011). In tal senso, deve farsi riferimento, attesa la condivisibilità delle argomentazioni espresse a quanto di redente precisato da Cass. pen. n. 1223 del 16 dicembre 2018, depositata l’11 gennaio 2019, che nel ritenere abnorme il provvedimento con cui il presidente del Tribunale aveva disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, ha confermato che tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale.

Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una Sezione penale. Ric. 2019 n. 37060 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 37060/2019 Numero sezionale 9974/2021 Numero di raccolta generale 37352/2021 Data pubblicazione 29/11/2021

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una Sezione penale. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2021 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2019 n. 37060 sez. M2 - ud. 12-11-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B