Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37338/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding non-derogable nature of tax fee minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37338/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation remanded the appeal to a new public hearing to be held together with another pending appeal. The appellant argued that the lower court violated tariff minimums by treating them as derogable under specific Ministry Decrees. The court declined to rule on the merits, noting the issue had already been raised and remitted by a previous chamber order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

D.M. n. 55 del 2014; D.M. n. 37 del 2018: The Court remands the case to public hearing because the question of whether tariff minimums are derogable has already been addressed and remitted by a previous chamber order.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fee minimums derogable nature Ministry Decree 2014 Ministry Decree 2018 remand to public hearing procedural remittance tax litigation costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
ordinanza interlocutoria n. 28552/2021 della sottosezione seconda della sesta sezione civile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6094-2020 proposto da: COSSU MASSIMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza n. 23817/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 6094/2020 Numero sezionale 9988/2021 Numero di raccolta generale 37338/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata, n. 23817/2019, il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Cossu avverso la sentenza n. 29794/2018 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dal Cossu avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento per totali € 2.705,75, con condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle spese del primo grado, liquidate in € 425 di cui € 125 per spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cossu Massimo, affidandosi ad un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito di provvedimento del coordinatore della sottosezione seconda della sesta sezione civile in data 27.1.2021, la parte ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato proposta di accoglimento dell’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Con esso, il ricorrente lamenta la violazione dei minimi tariffari, da parte del giudice di merito, nel governo delle spese. Il ricorso pone la questione della natura, derogabile o meno, dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014, nel testo modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018. Detta questione è già stata affrontata dalla sottosezione seconda della sesta sezione, e rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 6094/2020 Numero sezionale 9988/2021 Numero di raccolta generale 37338/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 interlocutoria n. 28552/2021. Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare pertanto il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in pubblica udienza, unitamente a quello oggetto dell’ordinanza interlocutoria di cui anzidetto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica, unitamente al ricorso n. 17812/2020, oggetto di ordinanza interlocutoria n. 28552/2021, depositata il 18.10.2021. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #