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Ordinanza — n. 37330/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows bank's appeal on prescription defense, ruling specific solutorial payment details are unnecessary for validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37330/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the bank's appeal against the Second Instance Court's rejection of the prescription defense. The bank argued that merely stating the plaintiff's inactivity suffices to prove prescription without detailing specific solutorial payments. The court agreed, citing recent Supreme Court precedent that such specific allegations are not required when the bank simply declares the right is lapsed due to inactivity.

Regesto Legislator

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Art. 2697, 2935 cod. civ.; In matters of extinguishing prescription, a bank may satisfy the burden of alleging prescription against a current account holder by stating the holder's inactivity and declaring the right is lapsed, without needing to specify solutorial payments.

Parole chiave

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prescription defense repetition of unjust enrichment current account holder burden of proof specific allegations requirement banking law Supreme Court precedent documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2935 cod. civ.
Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 comma 1° n.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 15895 del 13/06/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27477-2020 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO GIACONIA, ANTONINO GITTO; - ricorrente - contro GIARRATANA ANTONINO; - intimato - avverso la sentenza n. 1373/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA. RILEVATO F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27477/2020 Numero sezionale 8522/2021 Numero di raccolta generale 37330/2021 - che viene proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., affidandolo aData pubblicazione 29/11/2021d un unico articolato motivo, ricorso avverso la sentenza n. 1373/2019, depositata il 12.6.2019, con cui la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dall’istituto di credito avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 28.2.2013 che, in relazione alla domanda di ripetizione dell’indebito proposta da Giarrattana Antonino, aveva condannato l’istituto di credito alla restituzione della somma di € 121.852,71, oltre interessi; - che, per quanto ancora rileva, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto di ripetizione delle somme indebitamente versate dal correntista, sul rilievo che tale istituto avrebbe dovuto allegare specificamente l’inesistenza di un fido o il superamento dell’affidamento concordato, così condividendo quindi l’impostazione del giudice di primo grado in ordine alla necessità che l’eccezione di prescrizione sia supportata da idonea allegazione in merito alla natura solutoria dei versamenti effettuati in conto in ragione del superamento del limite di affidamento riconosciuto; - che Antonino Giarratana non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO 1. che è stata dedotta dalla banca la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2935 cod. civ. cod. civ. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., sul rilievo, che in ossequio al recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l’istituto di credito può limitarsi genericamente ad allegare l’inerzia dell’attore in ripetizione, senza necessità di indicazione del dies a quo del decorso della prescrizione;

2. che il motivo è manifestamente fondato; che, infatti, questa Corte, ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 27477/2020 Numero sezionale 8522/2021 apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del Numero di raccolta generale 37330/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Sez. U. n. 15895 del 13/06/2019); che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legi