Cassation appeal dismissed for non-filing; court ruled appeal inadmissible due to missed deadline and lack of deposit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the statutory time limits. Although the respondent filed a counter-appeal, the appellant did not submit their own appeal, as confirmed by the court registry's negative certificate. Consequently, the court applied the principle that a lack of filing precludes any review of the lower court's decision, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not filed within the prescribed term, even if the opposing party files a counter-appeal, as the court lacks jurisdiction to review merits without a valid petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9028-2021 proposto da: VACCARELLA FRANCESCO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente - contro ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORMIDA, N. 1, presso lo studio dell'avvocato FABIO GIUSEPPE LUCCHESI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TAVAZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 521/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna aveva depositato controricorso avverso il ricorso di Vaccarella Francesco, notificato, con cui quest'ultimo aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 521/2020. Il ricorso relativo all'impugnazione non era depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE 1) Parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato improcedibile in continuità con il principio già enunciato da questa Corte, secondo cui sussiste "Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso" (Cass.n. 26529/17). Le spese sostenute dal controricorrente seguono la soccombenza. Il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.000,00 per Ric. 2021 n. 09028 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Cosi' deciso in Roma in data 2 luglio 2021. DEPOSITATO IN C LERIA oggi, PIL ÚANit ,, PR1