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Ordinanza — n. 37275/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to transcribe appeal act and lack of specific grounds under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37275/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by the Ministry of the Interior inadmissible, ordering the Ministry to pay the opposing party's legal costs. The Ministry argued that the lower court failed to consider subsequent facts regarding the employee's stabilization, but the Court found the appeal lacked the required transcription of the second-instance judgment and specific citations of the contested acts. Consequently, the Court ruled that the appeal did not meet the strict specificity and autonomy requirements of Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to transcribe the appealed judgment or the appeal act, thereby preventing the identification of specific grounds for error or procedural vices.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility transcription of appeal act specificity of grounds procedural vices in proceedings autonomy of cassation appeal failure to cite acts art. 366 c.p.c. restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
il primo motivo di ricorso dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 366 c.p.c.
la formulazione dei motivi si pone dunque in contrasto anche con i presupposti di specificità - validi come detto anche in ambito di vizi in procedendo - di cui all'art. 366, co.
Art. 2043 c.c.
e dell'art. 2043 c.c., nonché dell'art.
Art. 36 d. Igs. 165/2001
2043 c.c., nonché dell'art. 36 d. Igs. 165/2001, dell'art.
Art. 5, co. 4-bis, d. Igs. 368/2001
165/2001, dell'art. 5, co. 4-bis, d. Igs. 368/2001 e dell'art.
Art. 32, co. 5, L. 183/2010
368/2001 e dell'art. 32, co. 5, L. 183/2010 per come interpretati da questa S.C.
art. 434 c.p
la Corte riteneva che l'appello non rispondesse ai requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore, con cui era stato prospettato l'accoglimento del ricorso, è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;
art. 2043 c.c
e dell'art. 2043 c.c., nonché dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., 17931/2013
4 c.p.c., al qual fine è però necessaria la deduzione di nullità della sentenza impugnata, che non risulta (Cass., S.U., 17931/2013);
Cass., S.U., 8077/2012
(Cass., S.U., 8077/2012);
Cass., 24 aprile 2018, n. 10072
Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308
10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn.
Cass., SU., 27 dicembre 2019, n. 34469
ora, sul punto, Cass., SU., 27 dicembre 2019, n. 34469);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13398-2020 proposto da: NIINISTERO DELL'INTERNO 80185690585,in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE ,yuk sTA10, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro \1 VTSI Ali SSANDRA, elettivamente domiciliata in ROMA, v. GIRMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato :11111,10 TAVERNIT1, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCISCA MARIA LO IACONO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1617/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBIRTO 1311 i .1 RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata formulata condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di Alessandra Alvisi della somma di 7,5 mensilità di retribuzione globale di fatto, in ragione della abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato, per un periodo complessivo superiore a 36 mesi;

2. la Corte riteneva che l'appello non rispondesse ai requisiti richiesti dall'art. 434 c.p.c. ed ai precisi oneri sanciti da tale disposizione, né potevano avere corso le "argomentazioni del tutto svincolate ed estranee alla decisione impugnata quali la questione relativa alla formalizzazione delle proroghe dopo che il precedente contratto era scaduto, nonché il richiamo alla nota del 5.1.2018 successiva alla sentenza impugnata»;

3. il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della Alvisi;

4. la proposta del relatore, con cui era stato prospettato l'accoglimento del ricorso, è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

5. la Alvisi ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., nonché dell'art. 36 d. Igs. 165/2001, dell'art. 5, co. 4-bis, d. Igs. 368/2001 e dell'art. 32, co. 5, L. 183/2010 per come interpretati da questa S.C. e con esso si afferma che la sentenza di appello avrebbe mal inteso il senso del gravame ed in particolare del richiamo in esso alla nota del 5.1.2018, finalizzata a far emergere fatti verificatisi successivamente alla sentenza Ric. 2020 n. 13398 sez.

ML - ud. 10-06-2021 -2- N impugnata, rispetto ai quali non era possibile impostare l'appello come diretto a rilevare un errore o una omissione da parte del Tribunale, proprio perché quella nota era successiva alla pronuncia del Tribunale; in tal modo - prosegue il motivo - la Corte d'Appello non aveva considerato il successivo effettivo verificarsi, nel 2019 e prima della pronuncia di secondo grado, della stabilizzazione della lavoratrice, quale sopravvenienza idonea a cancellare l'illecito;

2. il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando il mancato esame del primo motivo di appello con il quale si faceva constare l'esistenza di un procedimento di stabilizzazione, già evidenziato in primo grado;

3. i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione ed il collegio ritiene che essi siano da dichiarare inammissibili;

4. deve premettersi che, a fronte di una pronuncia di inammissibilità dell'appello, le questioni riguardanti il merito della pretesa non possono essere neppure esaminate ove non sia caducata la decisione preclusiva in rito assunta dalla Corte territoriale;

5. concentrando quindi l'attenzione sulle critiche riguardanti in senso stretto quella pronuncia di inammissibilità va detto che esse, consistendo nel rilievo di errores in procedendo, non possono essere dedotte come violazioni di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ma semmai quali ragioni di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

5. in proposito, è poi vero che l'erronea rubricazione non è decisiva, se consente la riqualificazione nei termini di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c., al qual fine è però necessaria la deduzione di nullità della sentenza impugnata, che non risulta (Cass., S.U., 17931/2013);

6. vale poi l'ulteriore principio per cui anche i vizi in procedendo devono essere dedotti in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c. (Cass., S.U., 8077/2012);

7. viceversa il ricorrente non ha trascritto la sentenza di primo grado, sicché il ricorso non consente di percepire, sulla base del suo stesso contenuto, se il fatto di cui si assume il sopravvenire (l'avvio a stabilizzazione) fosse effettivamente tale da introdurre un profilo nuovo, dapprima non deducibile e quindi anche impossibile da indicare come ragione di errore della sentenza impugnata; Ric. 2020 n. 13398 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- prY 8. anzi è lo stesso ricorrente, nell'ambito del secondo motivo, ad affermare che la questione della stabilizzazione o sulla possibilità di essa sarebbe stata già affrontata dalle proprie difese di primo grado, nel qual caso non si potrebbe proprio parlare di sopravvenienza, rispetto ad una nota che, ancora a quanto emerge, si limitava a prospettare una stabilizzazione futura e dunque non riguardava un tema realmente diverso da quello già introdotto in primo grado, la cui mancata considerazione o il cui rigetto costituiva semmai allora un effettivo vizio della decisione del Tribunale, da far constare con rispetto delle regole la cui inosservanza è stata sanzionata dalla Corte territoriale;

9. tanto meno poi è presente, nel ricorso per cassazione, la trascrizione dell'atto di appello e del suo concreto contenuto, almeno nelle parti utili a far constare la pregnanza dei rilievi critici mossi alla pronuncia che veniva impugnata in quella sede, a propria volta, come già si è accennato, non trascritta nelle parti di rilievo;

10. la formulazione dei motivi si pone dunque in contrasto anche con i presupposti di specificità - validi come detto anche in ambito di vizi in procedendo - di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., SU., 27 dicembre 2019, n. 34469);

11. il ricorso per cassazione va quindi dichiarato inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre kic. 2020 n. 13398 sez. ML - ud. 10-06-2021 -4- (‘Y spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.