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Ordinanza — n. 37268/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against MIUR regarding illegal fixed-term contract repetition and role entry. The court rejects the claim for damages. The court upholds the principle that role entry cures the illegality. The court finds no further damage beyond the role entry. The court notes the Ministry's lack of defense. The court orders the plaintiffs to pay court fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37268/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the plaintiffs' request for damages regarding the illegal repetition of fixed-term contracts. The lower court had already awarded role entry as a remedy, which the Supreme Court confirmed cures the administrative illegality. Since the plaintiffs obtained the desired status of permanent employment, the court found no additional damage to compensate and noted the Ministry's lack of defense.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 107/2015; Cass. n. 22552/2016: The entry into the permanent roll constitutes a sufficient remedy to cure the illegality of repeated fixed-term contracts, thereby precluding further claims for damages.

Parole chiave

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illegal fixed-term contracts repeated temporary employment entry into permanent roll remedy for administrative illegality dismissal of damages claim public administration liability cure of illegality indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 L. 107/2015
3013, Cass. 16/7/2019, n.19064), ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando i principi già enunciati nelle sentenze di legittimità n.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Considerato che: 1.- con l'unico articolato motivo la parte ricorrente denuncia la violazione di un complesso normativo (clausola 5 punto 1 della Direttiva 1999/70/CEE, art. 36 d.lgs. n. 165/2001, art.
art. 360 bis cod.proc.civ
art. 132 c.p
27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22552/2016
Cass. n. 27563/2016
C-245/17, Viejobueno Ibáñez e de la Vara González
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36112-2018 proposto da: GOMIERO GIULIANO, DAINESE SONIA, GARBO PILAR, ZANON MARLIS, MOZZATO MOIRA, CELIO ANNABELLA, CALTRAN PAOLA, PARPAJOLA ALBERTO, GALLO FABIO ANGELO, SPADA CRISTINA, TONTCHEVA VALENTINA, RONCOLE1TA TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GERMANA CESTARI; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope /egis; - resistente - contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA; - intimati - avverso la sentenza n. 61/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Presidente Relatore Dott.

ADRIANA DORONZO. Rilevato che: 1.- Con sentenza pubblicata in data 26/6/2018 , la Corte d'appello di Venezia, per quanto qui ancora di interesse, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l'appellante e Paola Caltran, più altri litisconsorti, ha rigettato le domande proposte dagli appellati, aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero per lo svolgimento delle funzioni di collaboratori scolastici o di docenti.

Ha invece condannato il MIUR a corrispondere agli appellati le differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità di servizio riconosciuta computando anche i periodi lavorativi relativi à contratti a tempo determinato. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che - indipendentemente dalla individuazione dei singoli periodi in cui Ric. 2018 n. 36112 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- ciascuno dei dipendenti aveva svolto supplenze su posti di organico di diritto e/o di organico di fatto — era assorbente il rilievo che essi fossero stati stabilizzati attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuafi, ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 ( punti 118-125 ), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione, e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori, diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo, nonché circa il ricorso, da parte del ministero, ad un uso improprio o distorto delle assunzioni a termine.

Contro la sentenza, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di una pluralità di motivi; il Ministero ha depositato procura al solo di partecipare all'eventuale udienza di discussione . La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. In prossimità dell'adunanza, i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1.- con l'unico articolato motivo la parte ricorrente denuncia la violazione di un complesso normativo (clausola 5 punto 1 della Direttiva 1999/70/CEE, art. 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 32, comma 5, legge n. 183/2010) 1.1.- Si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie (e non attraverso il cd.

Piano straordinario di assunzioni di Ric. 2018 n. 36112 sez. ML - ud. 08-06-2021 -3- cui alla L. 13 luglio 2015 n.107) costituiscono misura adeguata a sanzionare l'abusivo ricorso a una successione di contratti a teimine del personale impiegato a vario titolo nella scuola.

2. Il motivo è nella sua intera complessità inammissibile sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale deciso la questione in conformità alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte alla quale si intende dare continuità, giacché gli argomenti prospettati non sono tali da indurre un diverso convincimento né la nuova proposizione di questioni di costituzionalità o di pregiudizialità europea, ovvero di rinvio della causa ad un'udienza pubblica. 2.1. Questa Corte, con sentenza pubblicata in data 12/2/2020, n. 3474, sollecitata da numerose ordinanze interlocutorie di questa sottosezione (tra le tante, Cass. 31/1/2019, n. 3013, Cass. 16/7/2019, n.19064), ha accolto il ricorso presentato dal Ministero richiamando i principi già enunciati nelle sentenze di legittimità n. 22553/2016 e 22556/2016, nonché nella sentenza n. 27563/2016, qui integralmente condivisi e ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. cod.- proc.civ. 2.2.

L'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento, segnato da Cass. n. 27563/2016, dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro Fabio Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti (di seguito solo Rossato), ritenendo che essi non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati. Ed invero, nella sentenza citata, la Corte di giustizia ha così statuito «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva Ric. 2018 n. 36112 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -4- 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato — qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare». 2.3.

Nel pervenire al suo dictum, la Corte di Giustizia non ha mancato di rilevare il diverso contesto normativo esistente all'epoca della sentenza Mascolo (Mascolo e a., C- 22/2013, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, nonché delle sentenze Santoro, C-494/16, Sciotto C- 331/2017, Fiammingo e a, C-362/13, C-363/13 e C-407/13), sottolineando (p. 30), che, nel quadro anteriore alla legge 13 luglio 2015 n. 107, la normativa nazionale non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell' accordo quadro; in particolare, ha evidenziato che in quel contesto <d'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella Ric. 2018 n. 36112 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -5- graduatoria peti ianente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate dalla durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dai posti che erano nel frattempo divenuti vacanti»; in altri termini, il termine di immissione in ruolo dei docenti "era tanto variabile quanto incerto"» (p.31). 2.4.- Per contro, nell'attuale assetto normativo: «il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti "precari", attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo detetininato»; accanto a questo piano straordinario di assunzione ha previsto, «in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie....L'articolo 1, comma 95, della legge n. 107/2015 prevede, a tal riguardo, che il piano straordinario di assunzioni è attuato per la copertura di tutti i posti (...) rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del [decreto legislativo n. 297/1994], vale a dire le immissioni in ruolo sulla base dell'avanzamento nella graduatoria permanente». 2.5.- La Corte di Giustizia ha quindi affermato (p. 34-36) che «contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza» Masco1o, ndr) nel caso "Rossato", sottoposto al suo giudizio, «la trasformazione del rapporto di lavoro Ric. 2018 n. 36112 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -6- non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla legge n. 107/2015». 2.6. La Corte di Giustizia, con riguardo all' assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha ribadito (punto 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) «come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori». 2.7.

Essa ha anche ricordato (p.

40) che «una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza». 2.8.- Inoltre, in linea di continuità con la sua giurisprudenza, ha ribadito (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi». Tanto sul rilievo (p.

43) che «tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale». Ric. 2018 n. 36112 sez. ML - ud. 08-06-2021 -7- 2.9. Ha, quindi, concluso che (p.45) <d'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato». 2.10.

Infine, con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della legge n. 107/2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha osservato (punto 44) che <da disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo detetininato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (v. sentenza del 21novembre 2018, Viejobueno Ib&iez e de la Vara Gonzàlez, C-245/17, EU:C:2018:934, punti 50 e 51)». 3.- A fronte del pronunciamento della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato, possono tenersi fermi i principi già espressi da questa Corte (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) secondo cui l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, individuato dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato (v. punti 79, 81 e 82, di Cass. n. 22552 del 2016 in cui si è rimarcato che «la strada satisfattiva della immissione in ruolo, con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo una san.zione e, dal punto di vista del Ric. 2018 n. 36112 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -8- beneficiario, una riparnione «in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione»). 3.1. Il principio va ribadito anche nel caso in cui l'immissione in ruolo sia stata effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) poiché «il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato». 3.2.

L' equivalena e l' effettività dell'immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d'altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37).

4. Non vi è luogo ad una pronuncia sulle spese, in considerazione della sostanziale assenza di attività difensiva da parte del Ministero. La parte ricorrente è comunque tenuta al versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Ric. 2018 n. 36112 sez. ML - ud. 08-06-2021 -9- a quello previsto per il ricorso, a no