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Ordinanza — n. 37254/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against negligence verdict due to apparent reasoning and failure to evaluate specific testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37254/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Gaetano Illiano's appeal against a negligence verdict where he was injured by a car while cycling. Illiano argued the lower court failed to properly evaluate his witness testimony and provided only apparent reasoning. The court agreed, finding the appellate judgment defective because it relied on general statements about the witness's untrustworthiness without addressing the specific content of the testimony or the reasons for its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4; Art. 132, comma 2, cod. proc. civ.: A judgment is null if the reasoning is apparent and fails to address the specific facts and arguments presented by the parties, such as the detailed content of contested witness testimony.

Parole chiave

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apparent reasoning nullity of judgment witness testimony evaluation civil procedure appeal negligence liability incidente ciclistico materia di assicurazione contro gli infortuni risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, cod. proc. civ.
4 in relazione all'art. 132, comma 2, cod. proc. civ. per nullità della motivazione.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 04315 del 20/02/2020
L'accoglimento dell'impugnazione esclude l'applicabilità della doppia imposizione del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24554 del 2020 proposto da: ILLIANO GAETANO, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO SPAGNA MUSSO e GIUSEPPE VERDE; -ricorrente- contro MELONI CARLO, GENERALI ITALIA S.P.A. 00885351007; - intimati - avverso la sentenza n. 3805/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

A seguito di una incidente in bicicletta, occorsogli il 05/04/2013 in Pozzuoli, consistente in una caduta dal mezzo per essere stato urtato da un'autovettura, a causa del quale riporti lesioni, Gaetano Illiano convenne in giudizio l'investitore o meglio, il conducente dell'autovettura che l'aveva urtato, Carlo Meloni, e la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile auto, Generali Italia S.p.a. La domanda a venne rigettata in primo grado, dal Giudice di Pace di Napoli e anche in appello, dal Tribunale di Napoli. Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a tre motivi di ricorso, Gaetano Illiano.

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il ricorso di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. Carlo Meloni e la S.p.a. Generali sono rimasti intimati. La proposta del Consigliere relatore, di manifesta inammissibilità, e comunque di infondatezza del ricorso, è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato memoria nelle nella quale ha ribadito le proprie prospettazioni. Il ricorso contiene tre motivi: il primo deduce omesso esame di fatto decisivo, in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per acre il Tribunale omesso di valutare e comunque male interpretato la dichiarazione testimoniale.

Il secondo mezzo deduce nullità della sentenza in relazione all'art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente. Ric. 2020 n. 24554 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- Il terzo motivo censura la sentenza d'appello in base allo stesso parametro del precedente per motivazione apparente «in quanto resa per relationenr». Il ricorso è fondato, in una valutazione complessiva dei motivi d'impugnazione secondo e terzo, che sono strettamente connessi. La motivazione offerta dal giudice dell'impugnazione di merito è apparente, in quanto si attesta su considerazioni di carattere generale (anche laddove compie dei richiami della giurisprudenza di legittimità) ma non vaglia, così come era stato chiesto in appello (tanto risultando dalla completa prospettazione dei motivi d'appello nel ricorso di legittimità) i vizi specifici addotti, come, anzitutto, il contenuto della testimonianza dell'unico teste escusso, che il Giudice di Pace ritenne inattendibile, effettuando dei rilievi sulla dichiarazione testimoniale che non sono compatibili con quanto il ricorrente ha trascritto sul contenuto della stessa, essendosi il Tribunale limitato ad attestarsi sull' «inattendibilità dell'unico teste escusso in corso di causa oltre che la genericità delle sue dichiarazioni e l'assen.za di elementi probatori oggettivi di riscontro».

Deve, pertanto, ritenersi sussistente il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, cod. proc. civ. per nullità della motivazione. Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale di Napoli è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito. L'accoglimento dell'impugnazione esclude l'applicabilità della doppia imposizione del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

Ric. 2020 n. 24554 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3-

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data ottobre 2021. Il Pres Chiar DEPO I ITATO IN CANCELLER