Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to specifically cite facts for witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fraver S.r.l. inadmissible without reaching the merits of the case. The appellant challenged the appellate court's decision to exclude specific portions of witness testimony, arguing they were insufficiently detailed. The court ruled that the appellant's complaints were too generic and failed to adequately explain why the excluded testimony was necessary, rendering the appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, 376, 380 bis c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds fail to specifically identify the facts to be proven by witnesses and do not adequately demonstrate why the lower court's evaluation of evidence was erroneous.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ente Rei). ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 29741 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da FRAVER S.r.l. (P.I.: 04824800728)1 in persona del lega- le rappresentante pro tempore, Francesco Cavallo rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Bruno (C.F.: BRN NNL 65H08 1396U) -ricorrente- nei confronti di CALCESTRUZZI PUGLIESI S.r.l. (P.I.: 02467510737), in persona del legale rappresentante pro tempore, Ercole Mazza rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Brunetti (C.F.: BRN DNL 62L02 L049Z) -controricorrente- nonché RECI S.r.l. (P.I.: 02581380736), in persona del legale rappresentante pro tempore C.R.
COSTRUZIONI S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 246/2019, pubblicata in data 14 marzo 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Ric. n. 29741/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 rì-Li3;(1' Fatti di causa Calcestruzzi Pugliesi S.r.l. ha proceduto ad esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti di Re- ci S.r.l..
La Fraver S.r.l., terza pignorata, ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo e la società creditrice ha instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, in base alla formulazione degli artt. 547 e ss. c.p.c. vigente nel 2007). La domanda è stata accolta dal Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Francavilla Fontana. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Fraver S.r.l., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Calcestruzzi Pugliesi S.r.l..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 61, 244, 548 e 342 c.p.c. - dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c. p.c.)».
Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato in diritto. Ric. n. 29741/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui si afferma l'inammissibilità di due capitoli di prova testimoniale da essa articolati. La corte di appello ha ritenuto sostanzialmente irrilevanti ai fi- ni della decisione le circostanze dedotte con i suddetti mezzi istruttori (finalizzati a provare l'inadempimento della Reci S.r.l. alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto da es- sa stipulato con la Fraver S.r.l.), in quanto «superate dalla C.T.U., le cui conclusioni non sono oggetto di censura nell'appello», precisando poi che il consulente tecnico aveva puntualmente accertato e determinato il valore delle opere ef- fettivamente eseguite dalla Reci S.r.l..
La società ricorrente sostiene, in diritto, che la consulenza tecnica di ufficio non costituirebbe uno "strumento di prova" e ne fa discendere che, avendo essa fondato l'appello sulla vio- lazione del principio di ripartizione dell'onere della prova ed avendo inoltre richiamato la prova testimoniale a sostegno del dedotto inadempimento della Reci S.r.l., dovevano in realtà intendersi implicitamente censurate (almeno con riguardo al loro effettivo valore probatorio) anche le risultanze della stes- sa consulenza tecnica svolta in primo grado. Le censure, in primo luogo, non colgono adeguatamente il senso effettivo della decisione impugnata sul punto in conte- stazione e, comunque, non risultano sufficientemente specifi- che, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Nel ricorso sono trascritti i capitoli di prova ritenuti inammissi- bili dalla corte di appello, ma non è specificamente richiamato né il contenuto della relazione di consulenza tecnica di ufficio, con l'indicazione delle opere eseguite dall'appaltatrice e prese in considerazione dal consulente ai fini della determinazione del valore dei lavori per i quali era maturato il corrispettivo, né il contenuto dell'atto di appello, con la precisa indicazione Ric. n. 29741/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 delle contestazioni eventualmente svolte in relazione ai sud- detti rilievi svolti dal tecnico ed alle relative conclusioni.
In mancanza, non è possibile valutare, in concreto, se - come sostiene la ricorrente - effettivamente le circostanze di fatto oggetto dei mezzi istruttori non ammessi avessero un concre- to rilievo ai fini della decisione, contrariamente a quanto ha in sostanza ritenuto la corte di appello. Per completezza espositiva, va comunque ribadito il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, per cui, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, «la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di que- stioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla di- sponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito; questi può affidare al consulente non so- lo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento ri- chieda specifiche cognizioni tecniche» (Cass., Sez. 3, Ordinan- za n. 3717 del 08/02/2019, Rv. 652736 - 01;
Sez. 3, Senten- za n. 4792 del 26/02/2013, Rv. 625766 - 01; Sez. 3, Senten- za n. 6155 del 13/03/2009, Rv. 607649 - 01; Sez. 3, Senten- za n. 3990 del 23/02/2006, Rv. 587529 - 01).
2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione degli artt. 112, 115, 116 e 244 c.p.c. - dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.)». Anche questo motivo è inammissibile. Le censure riguardano gli ulteriori capitoli di prova per testi che erano stati articolati nel giudizio di merito e che la corte di appello ha ritenuto non ammissibili. Ric. n. 29741/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 Secondo la ricorrente, i giudici di appello avrebbero espresso «un sommario giudizio di genericità dei capitoli di prova, sen- za esaminare criticamente lo specifico contenuto delle singole posizioni e senza illustrare le ragioni per cui i fatti in esse de- dotti, per quanto riferiti alla vicenda contrattuale dedotta in li- te, debbano comunque ritenersi generici al punto da non risul- tare influenti ai fini della decisione».
In realtà, la decisione della corte di appello in relazione ai mezzi di prova in questione risulta sostenuta da adeguata mo- tivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente se- de D'altra parte, alcuni dei suddetti capitoli di prova sono stati ri- tenuti (non generici, come pare prospettarsi nel ricorso, ma) attinenti a circostanze non oggetto di contestazione o fondate su prova documentale o ininfluenti ai fini della decisione, ov- vero ancora integranti allegazioni di fatto estranee al thema decidendum.
Sotto tale profilo, le censure di cui al motivo di ricorso in esame, prima ancora che manifestamente infondate (in quanto le indicate valutazioni della corte territoriali ap- paiono del tutto condivisibili), risultano inammissibili, in quan- to non colgono adeguatamente la effettiva ratio decidendi del- la pronuncia impugnata. Anche sotto il profilo della valutazione di genericità dei residui capitoli di prova, del resto, le censure esposte nel motivo di ricorso in esame non risultano sufficientemente specifiche. La ricorrente si limita in sostanza a richiamare i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di necessaria specificità dell'indicazione dei fatti da provare per testimoni ed afferma, del tutto apoditticamente, che i mezzi istruttori da essa richie- sti avrebbero dovuto ritenersi sufficientemente specifici, senza alcuna adeguata ed esaustiva illustrazione delle ragioni di tale sua asserzione.
Ric. n. 29741/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 In ogni caso, la valutazione di genericità delle prove richieste, effettuata dalla corte di appello, va senz'altro condivisa nel merito, trattandosi di capitoli articolati senza i necessari e specifici riferimenti a precisi ed individuati fatti concreti e quindi, in definitiva, finendo per richiedersi ai testimoni di ef- fettuare delle valutazioni sul corretto adempimento del con- tratto, più che di riferire mere circostanze di fatto ad essi no- te.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi C 4.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Ric. n. 29741/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 15 luglio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 15 luglio