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Ordinanza — n. 37235/2021 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation declares ordinary court competent for usucapion disputes over areas no longer subject to water flow.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37235/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ordinary court of Sondrio competent to hear a usucapion dispute regarding land that had lost its demanial character due to natural changes. The plaintiffs argued that since the area no longer functions as a water channel, it falls under ordinary jurisdiction rather than the regional water court. The court agreed, citing precedent that such disputes belong to ordinary courts when the current status of the area is not contested.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: When a usucapion dispute concerns land that has ceased to be subject to water flow and no longer poses questions regarding the determination of water channel limits, the ordinary court has jurisdiction.

Parole chiave

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usucapion dispute demanial character water channel limits competence regulation ordinary court jurisdiction risoluzione del conflitto giurisdizionale competenza in materia di trust incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c.p.c.
PREMESSO CHE Romina Colombo e Giacomina Sola, quali procuratrici di Maria Romanò, propongono ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. avverso la sentenza del 27 febbraio 2020, n.
Art. 100 c.p.c.
Art. 45 c.p.c.
Art. 47 c.p.c.
art. 42 c.p
PREMESSO CHE Romina Colombo e Giacomina Sola, quali procuratrici di Maria Romanò, propongono ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16807/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 15768-2020 proposto da: COLOMBO ROMINA, SOLA GIACOMINA, entrambe in qualità di procuratrici generali della sig.ra Romanò Maria, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BIANCHI, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DEL DEMANIO; - intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 66/2020 del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI, che chiede che la Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 45 e 47, quarto comma, cod. proc. civ., voglia dichiarare che il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica è giudice competente alla trattazione della causa in epigrafe indicata, fissando il termine per la riassunzione del giudizio. PREMESSO CHE Romina Colombo e Giacomina Sola, quali procuratrici di Maria Romanò, propongono ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c. avverso la sentenza del 27 febbraio 2020, n. 66, con la quale il Tribunale di Sondrio ha dichiarato il proprio difetto di competenza, ritenendo competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche, in relazione alla domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione di un'area in favore di Maria Romanò.

L'intimata Agenzia del demanio non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Le ricorrenti lamentano violazione delle norme sulla competenza in quanto la causa proposta, avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto della proprietà di un'area per intervenuta usucapione, si riferisce a un'area che, a seguito di mutamenti naturali intervenuti da diversi decenni, ha perso il carattere demaniale; non essendo in discussione che l'area rivendicata non è più soggetta allo scorrimento di acque e non Ric. 2020 n. 15768 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- venendo pertanto in rilievo una sua attuale demanialità idrica, la competenza spetta al Tribunale di Sondrio.

Il ricorso è fondato e va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Sondrio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la controversia avente ad oggetto "la titolarità di un'area che, pacificamente, faceva un tempo parte dell'alveo di acque, ma che risulta abbandonato dalle stesse da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dell'area come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del tribunale ordinario e non a quella del tribunale regionale delle acque pubbliche" (cfr., in particolare, Cass. n. 16807/2014).

Di conseguenza, il provvedimento declinatorio deve essere cassato e le parti vanno rimesse, previa riassunzione nel termine di legge, innanzi al Tribunale dichiarato competente; il Tribunale ordinario provvederà anche sulle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Sondrio, davanti al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di legge, anche per le spese del regolamento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1