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Ordinanza — n. 37234/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual error regarding prescription exception reiteration in appeal court proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37234/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged factual error was actually a matter of legal evaluation concerning the specificity of the appeal grounds. The appellant argued the lower court erred by rejecting a prescription exception because it was not explicitly reiterated in the cassation petition, despite appearing in the appeal court's records. The court held that the lower court's assessment of whether the exception lacked specific mention in the cassation petition constituted a non-censurable error of law under Article 395(4) of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation cannot correct a lower court's evaluation of the specificity of cassation appeal grounds, as such assessments constitute errors of law rather than errors of fact.

Parole chiave

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error of fact specificity of appeal prescription exception cassation review error of law inadmissible appeal Code of Civil Procedure azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., che l'ordinanza impugnata è affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 395 c.p
Il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 395, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20635/2017
al riguardo, per tutte, Cass. 20635/2017).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6208-2020 proposto da: PITZALIS SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO MEAZZA; - ricorrente - contro DEPAOLINI FRANCESCO ANGELO EUGENIO, DEMONTIS IRENE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO DI MATTIA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCO MEAZZA, MARIO RIVIEZZO; - controrkorrenti - avverso la sentenza n. 21246/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Salvatore Pitzalis ricorre per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte 9 agosto 2019, n. 21246, che ha rigettato il ricorso da egli fatto valere contro la sentenza della Corte d'appello di Sassari 15 maggio 2015, n. 217. La Corte d'appello aveva ritenuto parzialmente fondata l'impugnazione proposta da Francesco Depaolini e Irene Demontis, così accogliendo l'opposizione da questi ultimi fatta valere nei confronti del decreto ingiuntivo che li aveva condannati a pagare la somma di euro 13.547,45 in favore dell'odierno ricorrente.

Resistono con controricorso Francesco Depaolini ed Irene Demontis; i controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., che l'ordinanza impugnata è affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Tale errore consisterebbe nell'avere la Corte di cassazione rigettato per difetto di specificità la censura relativa all'eccezione, assorbita, di prescrizione del credito oggetto della riconvenzionale, in quanto tale eccezione andava riproposta nel giudizio d'appello e di tale riproposizione non vi era indicazione nel ricorso per cassazione; dagli atti del giudizio d'appello, e in particolare dalla comparsa di costituzione, risulta infatti - sostiene il ricorrente - l'avvenuta riproposizione dell'eccezione di intervenuta prescrizione.

Ric. 2020 n. 06208 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Il ricorso è inammissibile. Questa Corte non ha affermato che l'eccezione non era stata riproposta, ma che di tale riproposizione non vi era specifica indicazione nel ricorso per cassazione, così che quello che viene censurato non è un errore di fatto, ma un eventuale errore di diritto, ossia la valutazione operata dalla Corte di mancanza di specificità del primo motivo di ricorso per cassazione, valutazione di specificità non censurabile ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c. (v. al riguardo, per tutte, Cass. 20635/2017).

II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 06208 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. DF.POSITATO íN LANCE