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Ordinanza — n. 37232/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37232/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37232/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te ”- b 1 ORDINANZA sul ricorso 27576-2020 proposto da: NANNI CLARA, RICCI ADRIANO, RICCI ASSUNTA, CAPELLI PIER ANGELA, TONTI MARIA GRAZIA, CAPELLI PIER PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MELUCCI ADRIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo rappresenta e difende; - controdcorrente- avverso la sentenza n. 245/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2697 c.c, art. 149 c.p, art. 291 c.p; Ordinanza — n. 37232/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2697 c.c. L'esame congiunto dei due certificati avrebbe giustificato, nella specie, l'applicazione del principio dell'inversione dell'onere della prova. Ric. 2020 n. 27576 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Non erano gli attori a dover fornire la prova dell'incapacità al momento della donazione, ma spettava alla donataria che l'atto fu concluso in una fase di lucido intervallo. Melucci Adriana ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità dei due motivi di ricorso.

Parole chiave

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donazione a causa di morte perizia medica superata valutazione dell'idoneità medica inesigibile malgrado lesioni salute necessità di cure mediche prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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art. 2697 c.c
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 149 c.p
È stato chiarito che <da notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c.
art. 291 c.p
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Testo completo

te ”- b 1 ORDINANZA sul ricorso 27576-2020 proposto da: NANNI CLARA, RICCI ADRIANO, RICCI ASSUNTA, CAPELLI PIER ANGELA, TONTI MARIA GRAZIA, CAPELLI PIER PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MELUCCI ADRIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo rappresenta e difende; - controdcorrente- avverso la sentenza n. 245/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Gli eredi di Tonti Maria hanno chiamato in giudizio, Melucci Adriana, nipote della defunta, chiedendo che fosse disposto l'annullamento della donazione intercorsa fra la defunta e la convenuta con atto del 20 ottobre 2003, avente ad oggetto una porzione immobiliare. A sostegno della domanda deducevano l'incapacità naturale della donante al momento della stipulazione. Instauratosi il contraddittorio il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d'appello di Bologna, adita dagli originati attori soccombenti, confermava la sentenza.

La Corte di merito riteneva di condividere la valutazione del primo giudice, in quanto fondata su un attenta valutazione dei documenti medici e sul giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva concluso nel senso della capacità della donante. Si condivideva inoltre la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rimarcato che era onere degli attori fornire la prova dell'incapacità. Per la cassazione della sentenza gli attori originari, soccombenti in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi.

Con il primo motivo, rubricato "vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. con riguardo alla mancata disposizione di rinnovo della CTU", i ricorrenti evidenziano l'esistenza di due certificati, uno di diciotto giorni precedenti la donazione, e uno di dieci mesi successivi, i quali, in relazione a quanto negli stessi affermato con riferimento ai test eseguiti (MMSE — SMORT — ADL — IADL), avrebbero dovuto indurre la Corte a disporre il rinnovo della consulenza tecnica già eseguita, in modo da approfondire il significato degli esiti di quei test.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2697 c.c. L'esame congiunto dei due certificati avrebbe giustificato, nella specie, l'applicazione del principio dell'inversione dell'onere della prova. Ric. 2020 n. 27576 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- Non erano gli attori a dover fornire la prova dell'incapacità al momento della donazione, ma spettava alla donataria che l'atto fu concluso in una fase di lucido intervallo. Melucci Adriana ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità dei due motivi di ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno eccepito, fra l'altro, la mancata notificazione del controricorso. Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità del controricorso. Questo risulta notificato a mezzo del servizio postale presso il difensore, tuttavia è stato prodotto solo l'avviso di spedizione, ma non l'avviso di ricevimento. È stato chiarito che <da notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c.

è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale in esso contenuto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e l'inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale» (Cass. n. 16574/2014; n. 25552/2917).

Il primo motivo è inammissibile ex art. 348-ter, comma 4, c.p.c., applicabile ratione tempon's, trattandosi di giudizio di appello iniziato successivamente all'il settembre 2012 (Cass. n. 11439/2018). Si deduce infatti un vizio di motivazione, quale, appunto, la mancata motivazione Ric. 2020 n. 27576 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- della sentenza impugnata sulle censure tecnico-valutative mosse dall'appellante (Cass. n. 26709/2019) rispetto alla valutazione del primo giudice. È inammissibile anche il secondo motivo. Il vizio dedotto intanto potrebbe sussistere in quanto si accrediti la lettura dei due certificati proposta dalla ricorrente in dissenso rispetto a quella data dai giudici di merito.

Del resto, proprio a tale diversa valutazione mirava la istanza di nuova c.t.u., il cui rigetto è stato inammissibilmente censurato con il primo motivo. In altre parole, affinché fosse realmente configurabile l'applicabilità del diverso criterio probatorio, occorreva che la Corte d'appello avesse accertato che il testatore fosse affetto da incapacità totale e permanente (Cass. n. 3934/2018; n. 27531/2014), mentre un simile accertamento non risulta affatto dalla sentenza impugnata. La censura, quindi, sotto impropria rubrica, mira pur sempre a una rivalutazione delle prove che non si può richiedere al giudice di legittimità (Cass., S.U., n. 34476/2019).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore Ric. 2020 n. 27576 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,