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Ordinanza — n. 37223/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming omitted fact review, upholding lower court's finding of insufficient possession for adverse possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37223/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Borriero and others against the Appellate Court's decision denying their claim of adverse possession. The appellants argued that the lower court omitted to examine specific facts regarding their family-based occupation and property improvements. The court ruled that determining whether facts constitute valid possession for adverse possession is a matter of fact reserved for the trial judge, not the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed because the appellants failed to demonstrate an actual omission of a decisive fact rather than a mere disagreement with the factual evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The court of cassation cannot substitute its own assessment of facts for the trial judge's evaluation of whether specific circumstances constitute valid possession for adverse possession, as such determinations remain within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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adverse possession omission of fact possession for usucapion appellate review factual assessment interversion of possession family detention acquisto del possesso

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis c.p.c.
La proposta depositata dal Presidente-relatore ai sensi dell'art. 380 bis cpc è del seguente tenore: "La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R.
art. 1 comma 17 legge n. 228/12
Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 19/12/2011
Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 17/06/1974
Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 17/06/1974; cfr.
Sez. 6, Ordinanza n. 356 del 10/01/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17445-2020 proposto da: Borriero Annalisa, Andrea l'eretto, Matilde Peretto e Rachele Peretto, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Contin; - ricorrenti - contro Fallimento WW Serramenti di Legno srl in persona del Curatore pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 322/2020 della CORTE D'APPELLO di Venezia, depositata il 3/2/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/07/2021 dal Presidente Relatore Dott. LORENZO ORI] i A. RICORSO N. 17445/2020 RG ADUNANZA DEL 1.7.2021 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La DBD Solutions srl (già Serramenti Borriero srl) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Vicenza Annalisa Borriero e Andrea Peretto in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulle figlie Matilde e Rachele per sentirli condannare al rilascio di una serie di unità immobiliari in Cogollo del Cencio, tra cui un immobile residenziale e un terreno da essi occupati senza titolo.

I convenuti si opposero alla domanda e Annalisa Borriero spiegò domanda di riconvenzionale di acquisto della proprietà dell'immobile residenziale e del terreno circostante. Il giudizio venne sospeso in attesa della definizione di un altro giudizio promosso da Andrea Peretto ai sensi dell'art. 2932 cc. e poi riassunto dalla Curatela fallimentare della WW Serramenti di Legno srl in seguito al mutamento di denominazione della società attrice e alla dichiarazione di fallimento della stessa. Il Tribunale vicentino- per quanto interessa - dichiarò l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione di alcuni immobili.

La sentenza fu appellata dal Fallimento. La Borriero e i Peretto si opposero al gravame, che la Corte d'Appello di Venezia con sentenza 322/2020 del 3.2.2020 ha accolto in parte, respingendo la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà proposta dalla Borriero. La Borriero e i Peretto hanno proposto ricorso per cassazione denunziando la quadruplice omissione di esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, mentre è rimasta intimata la Curatela fallimentare. La proposta depositata dal Presidente-relatore ai sensi dell'art. 380 bis cpc è del seguente tenore: "La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 322/2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda riconvenzionale con cui Annalisa Borriero aveva chiesto, nei confronti della Curatela del Fallimento WW Serramenti di Legno srl, l'accertamento del diritto di proprietà su un immobile residenziale e circostante terreno in Cogollo del Cencio, immobile oggetto di domanda di rilascio.

Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte ha ritenuto che la Borriero fosse titolare di una mera detenzione per motivi familiari, come tale inidonea al possesso ad usucapionem, in mancanza di atti di interversione. Ricorrono in cassazione la Borriero e i Peretto, mentre la Curatela fallimentare è rimasta intimata. Denunzia la ricorrente l'omesso esame di alcuni fatti decisivi ai fini della prova del possesso. ,2; RICORSO N. 17445/2020 RG ADUNANZA DEL 1.7.2021 Il motivo è inammissibile perché nel caso di specie non ricorre l'omesso esame di fatto decisivo così come inteso da SU n. 8053/2014.

Il ricorso tende invece a proporre una diversa ricognizione della fattispecie concreta (lo si afferma peraltro testualmente a pagg. 11 e 12): l'esclusione dei rapporti parentali, l'esistenza di comportamenti ritenuti sintomatici di interversione, e ancora diversi apprezzamenti di elementi di fatto sulla base di risultanze istruttorie che si assumono tralasciate. Non si confronta inoltre col generalissimo principio di diritto secondo cui il giudice non è tenuto ad analizzare e confutare tutte le argomentazioni svolte dalle parti né singolarmente tutte le risultanze del processo, essendo sufficiente che con l'esposizione e la valutazione degli elementi apparsigli più attendibili e pertinenti al thema decidendum dia adeguata ragione del proprio convincimento sulle realtà processuali e sulle conseguenze logiche e giuridiche che ha creduto di ricavarne".

Il Collegio ritiene di condividere la proposta rilevando che la memoria depositata dai ricorrenti non offre elementi per opinare diversamente. Ed infatti: nonostante il riferimento all'orientamento delle sezioni unite in tema di omesso esame di fatto decisivo, la proposta si risolve ancora una volta in una critica all'apprezzamento che il giudice di merito ha compiuto per escludere la situazione di possesso idonea all'usucapione (apprensione precaria del bene; assenza di atti materiali idonei alla interversione nel possesso) mediante la contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti (come ad esempio il mutamento della persona del proprietario dal 1992; l'esecuzione di una serie di opere nell'immobile volte ad impedire il libero accesso da parte di terzi).

In tal modo però non viene evidenziato l'omesso esame del fatto decisivo che è l'accertamento della sussistenza di un possesso idoneo all'usucapione, ma una diversa valutazione di elementi di fatto che si assumono non considerati e che invece la Corte di merito ha preso in considerazione escludendone la decisività (v. sentenza ove riporta le deposizioni dei testi e poi reputa irrilevanti le circostanze dedotte, come l'attività definita di manutenzione e il pagamento di utenze). Quanto al mutamento della figura del proprietario, il fatto non è decisivo perché, a dire dei ricorrenti, sarebbe avvenuto nel 1992 e quindi in un periodo non rilevante ai fini della interversione, posto che la domanda giudiziale fu proposta nel 2005.

Quindi il ventennio non sarebbe in ogni caso trascorso. In ogni caso - e il rilievo tronca definitivamente ogni ulteriore discussione sulla questione - in tema di interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, l'accertamento, in concreto, dei suoi estremi integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento (tra le varie, Sez. 2, RICORSO N. 17445/2020 RG ADUNANZA DEL 1.7.2021 Sentenza n. 27521 del 19/12/2011 Rv. 620251;

Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 17/06/1974; cfr. altresì Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 356 del 10/01/2017). In conclusione, il ricorso va respinto. Considerato che l'altra parte è rimasta intimata, nessuna pronuncia sulle spese va emessa. Sussistono le condizioni per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Sussistono a carico dei ricorrenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 1.7.2