Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court's equitable decision falls outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Quagliariello's appeal inadmissible, ordering him to pay the opposing consortium's legal costs. The lower court had rejected Quagliariello's opposition to a mandatory payment order for condominium fees within its equitable jurisdiction. The Court ruled that such equitable decisions are excluded from cassation review, limiting remedies to the specific appeal procedure provided by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. n. 40 del 2006; art. 339, comma 3, c.p.c.; art. 360 c.p.c.: Equitable decisions of the Judge of Peace fall outside the scope of cassation review and are subject only to the limited appeal remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11617/2020 proposto da: MARCO QUAGLIARIELLO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato ANGELO BARBETTI che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro CONSORZIO DI GESTIONE GALLERIA GARDA DUE, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avvocato RAFFAELA SAIA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 22558/2019 resa dal GIUDICE DI PACE DI ROMA, depositata il 26/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO DELL'UTRI; Ric. 2020 n. 11617 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 26/8/2019 (n. 22558/2019), il Giudice di pace di Roma, per quel che rileva in questa sede, ha rigettato l'op- posizione proposta da Marco Quagliariello avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio di Gestione Garda Due per il pagamento, da parte del Quagliariello, di oneri consortili; a fondamento della decisione assunta, il giudice di pace ha ritenuto pienamente comprovata, da parte del consorzio opposto, i presupposti del credito azionato in sede monitoria, con il conseguente riscontro dell'infondatezza dell'opposizione proposta dal Quagliariello; avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma, Marco Quaglia- nello propone ricorso per cassazione sulla base un unico motivo d'im- pugnazione, illustrato da successiva memoria; il Consorzio di Gestione Garda Due resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso; al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di questa Corte, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal Giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, pre- visto dall'art. 339, comma 3, c.p. c, è l'unico rimedio impugnatorio or- dinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari) (cfr. da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, Rv. 657759 - 01); tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, an- che in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 11617/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sen- tenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace; né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cas- sazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giuri- sdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto set- timo comma, che riguarda le sentenze e i provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (cfr.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10063 del 28/05/2020, cit.); sulla base di tali premesse, rilevata l'appartenenza del provvedi- mento del Giudice di pace direttamente impugnato in questa sede all'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (in ragione del valore della causa, inferiore al limite posto dall'art. 113 c.p.c.), dev'es- sere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente con- danna del ricorrente al rimborso, in favore del consorzio controricor- rente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-qua- ter del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell'articolo 13;Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 11617/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri .,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 28/9/2021. Il Presidente Adelaide Amendola - da anitAilA/k_ DEPOSITATO IN LLERIA oggi, ,..._ 0V 2E121 .._.2y, IL CAN pa