Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared process extinguished without substantive review of labor contract claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the plaintiffs withdrew their request immediately before the hearing. The underlying case involved claims for permanent employment conversion and back pay against the Ministry of Education, which had previously been rejected by lower courts based on the proportionality of placing employees on the official roll. Since the withdrawal occurred prior to the oral debate, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without addressing the merits of the labor dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 163 cod. proc. civ.: When a party withdraws the appeal before the oral debate, the court declares the process extinguished without examining the merits.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36396-2018 proposto da: VIALE MIRELLA, MAGGI MARIA PIA, SORRENTINO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PISTILLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA REHO; - ricorrenti - contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ' E RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 166/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORON ZO. Ragioni di fatto e di diritto:
1. con sentenza pubblicata in data 29/5/2018, la Corte di Appello di Genova, respingendo l'appello proposto da Annunziata Sorrentino e da altri litisconsorti, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti, avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero della Università, dell'Istruzione e della ricerca, la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive o, in via subordinata o aggiuntiva, al risarcimento del danno.
A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dato atto che i dipendenti, odierni ricorrenti, erano stati immessi in ruolo e che tale immissione costituiva una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione e ha, conseguentemente, respinto le domande di conversione del rapporto e di risarcimento del danno. Contro la sentenza Annunziata Sorrentino, Mirella Viale e Maria Pia Maggi hanno proposto ricorso per cassazione; il Ministero non ha svolto attività difensiva.
La proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla parte ricorrente. Nell'imminenza dell'adunanza camerale le partì ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia al ricorso. Ric. 2018 n. 36396 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- Poiché la controparte non si è costituita, non è necessaria la comunicazione né l'accettazione ai fini della pronuncia sull'estinzione, ai sensi dell'art.390 cod.proc.civ. Poiché non si tratta di una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità, bensì di estinzione, la parte ricorrente non è tenuta al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 giugno 2021 IL Presidente estensore Dott. Adriana Doronzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10E- WERL ESPERTO Simon Torri