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Ordinanza — n. 37060/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal rejecting simple partnership's claim to agricultural creditor privilege as a physical person only.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37060/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Baldacci Società Agricola Semplice against the Pistoia Tribunal's refusal to grant agricultural creditor privilege. The Tribunal ruled that the exceptional privilege under Article 2751-bis, paragraph 4 of the Civil Code applies exclusively to natural persons, not corporate entities. The Court upheld this decision, citing precedent that the privilege is tied to the personal labor of the farmer and does not extend to the capital component of a simple partnership.

Regesto Legislator

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Art. 2751 bis n. 4 cod. civ.; The exceptional privilege for direct farmers is granted only to natural persons, excluding simple partnerships from this protection due to the requirement of personal labor.

Parole chiave

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agricultural creditor privilege simple partnership status natural person requirement exceptional privilege rules direct farmer qualification Cassazione Roma decision Civil Code Article 2751 bis credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2751 bis n. 4 cod. civ.
aveva ammesso la predetta società, in via chirografaria, al passivo del fallimento Vivai Sandro Bruschi, escludendo il richiesto privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ.; - che, in particolare, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che una interpretazione restrittiva dell’art.
Art. 1647 c.c.
Art. 2083 c.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 11917/2018
che il motivo è infondato; che, in particolare, questa Corte (Cass. 11917/2018) ha, recentemente, enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui “l'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15681-2020 proposto da: BALDACCI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, in persona dei soci legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EMILIANO GARGINI; - ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO VIVAI SANDRO BRUSCHI; - intimata - avverso il decreto n. cronol. 1609/2020 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato il 02/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA. RILEVATO F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 15681/2020 Numero sezionale 8051/2021 Numero di raccolta generale 37060/2021 - che viene proposto da Baldacci Società Agricola Semplice, affidandolo aData pubblicazione 26/11/2021d un unico articolato motivo, ricorso avverso il decreto del 2 aprile 2020, con cui il Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta avverso il decreto con cui il G.D. aveva ammesso la predetta società, in via chirografaria, al passivo del fallimento Vivai Sandro Bruschi, escludendo il richiesto privilegio ex art. 2751 bis n. 4 cod. civ.; - che, in particolare, il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che una interpretazione restrittiva dell’art. 2751 bis n. 4 cod. civ. - che riconosce il privilegio ai crediti dei coltivatori diretti - si impone in relazione alla natura eccezionale della predetta norma, la quale si riferisce al solo coltivatore diretto persona fisica, e non anche alle compagini societarie; - che la curatela del fallimento Vivai Sandro Bruschi non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO 1. che è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis n. 4 cod. civ. per il mancato riconoscimento del privilegio del coltivatore diretto alla società semplice, sul rilievo che l’interpretazione del Tribunale di Pistoia non è in linea con i tempi attuali e non considera che il nostro ordinamento consente ai coltivatori diretti di associarsi, di strutturarsi in forma societaria, senza che i soci perdano la qualifica di coltivatori diretti;

2. che il motivo è infondato; che, in particolare, questa Corte (Cass. 11917/2018) ha, recentemente, enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui “l'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia”;F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 15681/2020 Numero sezionale 8051/2021 Numero di raccolta generale 37060/2021 - che, in particolare, la citata sentenza ha condivisibilmente evidenziato che può Data pubblicazione 26/11/2021 “semmai il solo legislatore allargare il campo della meritevolezza socio- economica, presidiata con norme eccezionali dalla disciplina dei privilegi ed in particolare dalla peculiare ratio lavoristica della disposizione applicata alla vicenda, non idonea ad assicurare protezione lato sensu retributiva di una componente capitale, per come aggregata nel soggetto societario”;

6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Presidente Giacinto Bisogni F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3