Cassation court allows tax appeal dismissal due to timely notification under pre-2009 annual statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the regional commission's dismissal of a taxpayer's appeal, ruling the appeal was timely filed. The taxpayer argued the appeal was late, but the court determined the annual statute of limitations applicable to judgments initiated before July 4, 2009, had not expired. Consequently, the court quashed the lower court's decision and remanded the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 58, comma 1, l. n. 69 del 2009: The six-month statute of limitations for tax appeals introduced by the 2009 reform applies only to judgments instituted after July 4, 2009, leaving the prior annual limitation period valid for earlier cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 13780-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (CL. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro \IP COLOR SNC DI PICCOLO FIORENZO E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, PICCOLO FIORENZO, MALVASI ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINI°, 22, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BERTERO, che li rappresenta e difende unitamente - all'avvocato CARLO BORE1LO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 787/1/2019 della COMMISSIONE 'IRIBU'l'ARI A REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. r- Ric. 2020 n. 13780 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Torino ,con sentenza n.857/17 ,sez 8 ,accoglieva, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione i ricorsi riuniti proposti dalla VIP COLOR snc do Piccolo Fiorenzo & C ,da Malvasi Angela Maria e da Piccolo Fiorenzo avverso gli avvisi di accertamento n. R3101T600908, R3101T600909, R3101T600913, R3101T600916, R3102T600514 e R3102T600527 Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Piemonte Il giudice di seconde cure , con sentenza 789/19 , dichiarava inammissibile l'appello per tardività Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
La VIP Color snc ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'ad 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate contesta la ritenuta tardività del ricorso in quanto, essendo iniziati i giudizi prima del 4 luglio 2009, ad essi doveva applicarsi il termine di impugnazione annuale e non già semestrale come ritenuto dalla Commissione regionale. Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza di primo grado è stata depositata il 23.6.17 mentre l'appello è stato inviato per la notifica il 17.7.18.
Deve ritenersi che la notifica sia avvenuta tempestivamente poiché il termine scadeva il 23.7.18,tenendo conto della sospensione feriale dei termini , in ragione del fatto che la stessa doveva avvenire entro un anno dall'avvenuto deposito, applicandosi nel caso di specie il termine annuale di cui all'art 327 cpc antecedente alla riforma di cui alla legge n. 69 del 2009 essendo stati introdotti i giudizi poi riuniti/nel 2006. In tal senso si è pronunciata questa Corte chiarendo che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della 1. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.(Cass 15741/13 ,Cass 19978/18).
La stessa resistente Vip color snc non contesta la fondatezza dell'assunto dell'Agenzia limitandosi a chiedere il rinvio della causa alla Commissione regionale. Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Piemonte , in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Piemonte, in diversa composizione , anche per la liquidazione delle spese della presente fase Roma 6.10.21 fi)P