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Ordinanza — n. 37012/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely notification of the second-instance judgment via private postal operator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37012/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the tax authority's decision, declaring it inadmissible due to untimeliness. The agency argued that the appeal was validly served by a private postal operator, but the court found no proof of actual receipt or delivery confirmation. Consequently, the appeal was deemed late because the legal certainty of delivery was missing, preventing any statutory cure for the delay.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.c.; Art. 51 d.lgs. 546/1992: In proceedings where a private postal operator lacks a specific title to notify, the absence of proof regarding the actual receipt of the document precludes the application of the cure for untimeliness, rendering the appeal inadmissible if filed outside the statutory period.

Parole chiave

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untimely notification private postal operator cure for delay legal certainty of delivery inadmissibility appeal burden of proof tax procedure impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.c.
Art. 51 d.lgs. 546/1992
Art. 327 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 299 del 2020
Cass. n. 30850 del 2019
e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass.
Cass. n. 33168 del 2018
30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass.
Cass. SU n. 18569 del 2016
Cass. 4206 del 2020
18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già — in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n.
Cass. SU n. 19769 del 2019
ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass.
Cass. n. 1654 del 2020
Cass. SU n. 22438 del 2018
Cass. n. 27722 del 2019
22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18708-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso \\ATOCA"FURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - nonchè contro ARCICONFRATERNITA S ELIGIO DE FERRARI ; - intimati - Avversc, la sentenza n. 9263/9/2018 della COMMISSIONE "1'R11-31.'"[ARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. vrrroillo RAGONESI.

Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n 20363/16 ,sez 40 ,accoglieva il ricorso proposto date' Arciconfratemita S.Eligio De Ferrari avverso l' avviso di accertamento n. 2013RM1083710 per estimi catastali. Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio . Il giudice di seconde cure , con sentenza 9263/2018, dichiarava inammissibile l'appello per inesistenza della notifica. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione sulla base di due motivi.

La Confraternita contribuente non ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc. Motivi della decisione Con il primo motivo di censura, l'Agenzia deduce la validità della notifica effettuata e mezzo di operatore postale privato e che l'atto era stato spedito tempestivamente. Con il secondo motivo deduce le violazione dell'art 156 cpc avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo essendosi la contribuente costituita in giudizio. Il due motivi tra loro connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano infondati.

Le Sezioni unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno affermato quanto segue : "in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo" (Cass.

SU n. 299 del 2020). Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l'appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello (che va proposto, quando — come nel caso di specie - non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass.

SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già — in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 — il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato. Tale verifica, consentita anche d'ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l'azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio (Cass.

SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019). Infatti, premesso che risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 19.9.16, a seguito dell'acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo dei se guenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell'appello:

1) una distinta analitica di destinatari di atti dell'Amministrazione recante tra gli altri il nome come destinatario dell'avv.to Monzini difensore dell'Arciconfratemita recante la data di accettazione del 16.3.17 ;

2) un trackin g di spedizione della Nexive ove risulta la data di recapito del 22.3.17 del tutto priva di ogni firma non solo del destinatario ma anche di un rappresentante della stessa Nexive. . Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva notifica dell'appello alla contribuente . La stessa, del resto, si è costituita in appello il 19.5.17 comunque oltre i sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado e conseguentemente, in assenza di prova della tempestività dell'appello ,lo stesso non è neppure suscettibile di sanatoria in ra gione della mancata tempestiva costituzione in giudizio dell'appellata nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado. . Il ricorso va pertanto rigettato.Non avendo la resistente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese.. a-SCAir14-04-43 74n1 - (:((iim~j„) ald att1.1 eout92,44 4 44 T)02- PAgutAP 44.£0,4k, /2-oeccubectie_ -n himL jatAi;‘, coai'Atvito

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. u