Italian tax court dismisses appeal due to lack of proof for timely service of the notice to the taxpayers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the tax authority's appeal inadmissible because the record lacked proof that the notice was served on the taxpayers within the statutory deadline. Although the taxpayers appeared in court, the court held that their appearance did not cure the defect of untimely service. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the notice of service is not proven to have been delivered to the opposing party within the prescribed time limits, and the subsequent appearance of the party does not validate the procedural defect.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17204-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro C:\ PASSO ALFONSO, LOTTI PATRIZIA; - intimati - avverso la sentenza n. 8510/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARI\ RVGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGONESI. Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Roma ,con sentenza n.18935/16 ,sez 47 ,accoglieva il ricorso proposto da Capasso Alfonso e Lotti Patrizia avverso l' avviso di accertamento n. 2013RM1018080 per estimi catastali Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio . li giudice di seconde cure , con sentenza 8510/2018, dichiarava inammissibile l'appello. Avverso la detta sentenza l'Amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. I contribuenti non hanno resistito con controricorso .
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc. Motivi della decisione Con il primo motivo di censura, l'Agenzia deduce la validità della notifica effettuata e mezzo di operatore postale privato e che l'atto era stato spedito tempestivamente. Con il secondo motivo deduce le violazione dell'art 156 cpc avendo comunque l'atto raggiunto lo scopo essendosi la contribuente costituita in giudizio con conseguente sanatoria della nullità. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso, indirizzato agli avvocati Lotti Massimo e Russo Alessandro, risulta inviato in data 31.5.19 per la notifica ,a mezzo del servizio postale , al loro studio in via di Ripetta 70 ove i destinatari sono risultati trasferiti .
Non risulta in atti che l'Avvocatura dello Stato abbia compiuto i necessari atti successivi per portare a compimento la notifica. Non vi è dunque la prova della avvenuta notifica del ricorso ai resistenti. Si osserva comunque, ancorchè del tutto superfluamente, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile anche sotto altro l() li lo. L'atto di appello dell'Amministrazione è stato notificato a mezzo di posta privata ed a tale proposito risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata depositata il 29.7.16 ed a seguito dell'acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell'appello: l'elenco delle raccomandate da spedire da parte della Nexive recante la presumibile data del 27.2.17 ma non vi è alcun documento attestante la consegna dell'atto ai contribuenti .
Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva tempestiva notifica dell'appello agli appellati .Questi ultimi, del resto, si sono costituiti in giudizio il 4.1.18 oltre i sei mesi dal deposito della sentenza di primo grado onde la loro costituzione non ha prodotto alcun effetto sanante della inesistenza della notifica. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Nulla per le spese non avendo i, resiste ti svolto ayività,difensiva.Amt (p./Pcce'gaieulì dal-"-- te Citi tid-znI déca 4.4.9 eincti,;/hzto cr1/4.4, .444,t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma,