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Ordinanza — n. 36988/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction objection for guarantee creditors, affirming territorial competence based on contractual forum clauses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36988/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the jurisdiction regulation request, declaring the Tribunal of Pesaro competent to hear the case. While the Tribunal had previously declared itself incompetent regarding discount credit claims due to lack of local connection, the Court found the exception incomplete because the defendant failed to contest the specific connecting factors required by law. Furthermore, the Court ruled that the guarantors were not consumers, meaning the special consumer forum did not apply, and the contractual clause designating Pesaro remained valid.

Regesto Legislator

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Art. 18, 19, 20 c.p.c.; Art. 33 lett. u) d.lgs. 206/2005: A jurisdiction objection is inadmissible if the defendant fails to contest the statutory connecting factors, and contractual forum clauses prevail over special consumer forums when guarantors are not consumers.

Parole chiave

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regolamento di competenza incompetenza territoriale fideiussione consumatore clausola forale connessione giurisdizionale foro convenzionale trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 18 c.p.c.
Art. 19 c.p.c.
Come rettamente osservato dalla ricorrente col primo motivo di ricorso, però, l'eccezione proposta da Paganelli Costruzioni non risulta articolata sotto tutti i profili indicati dall'art. 19 c.p.c..
Art. 20 c.p.c.
18 e 19 c.p.c.) e quello facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.).
Art. 33 lett. u) d.lgs. n. 206/2005
Con riguardo all'eccezione sollevata dai fideiussori, è incontroverso che i medesimi non possano considerarsi consumatori, ai fini dell'applicazione del foro speciale di cui all'art. 33, lett.
art 380 ter c.p
art. 1182 c.c
18, 19 e 20 c.p.c., nonché dell'art. 1182 c.c., per incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta.
art. 28 c.p
Quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 28 c.p.c., anche in relazione al foro convenzionale pattuito nei contratti di conto corrente e di fideiussione.
art. 20 c.p
18 e 19 c.p.c.) e quello facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.).
art. 19 c.p
Come rettamente osservato dalla ricorrente col primo motivo di ricorso, però, l'eccezione proposta da Paganelli Costruzioni non risulta articolata sotto tutti i profili indicati dall'art. 19 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 luglio 2019, n. 20387
Cass. 7 agosto 2018, n. 20597
20387; Cass. 7 agosto 2018, n. 20597; Cass.
Cass. 11 dicembre 2014, n. 26094
20597; Cass. 11 dicembre 2014, n. 26094).
Corte giust. UE, 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau
Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666
UE, 19 novembre 2015, C-74/15, T arcau) — all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666;
Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225
Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 2064-2020 proposto da: PURPLE SPV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA n. 3, presso lo studio dell'avvocato MARCO BATTAGLIA, rappresentata e difeso dall'avvocato RENATO BRUALDI; - ricorrente - contro PAGANELLI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, PAGANELLI SANDRO, PAGANELLI FLAVIO, PAGANELLI UMBERTO, UNIONE BANCHE ITALIANE SPA , BANCA DELLE MARCHE SPA; Sez. VI- RG 2064/2020 camera di consiglio 13.5.2021 - intimati - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 967/2019 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 04/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI, che , visto l'art 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio , accolga il presente regolamento ed indichi quale giudice competente a conoscere la controversia il Tribunale di Pesaro. FATTI DI CAUSA 1. — Con sentenza pubblicata il 4 dicembre 2019, il Tribunale di Pesaro si è pronunciato sull'opposizione al decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di Paganelli Costruzioni s.r.1., quale obbligata principale, e di Sandro, Flavio e Umberto Paganelli, quali fideiussori, su ricorso di Banca delle Marche s.p.a.; nella posizione creditoria della banca intimante, a seguito di alcune vicende, è subentrata, nel corso del giudizio, Purple SPV s.r.1., che ha conferito procura ad agire in suo nome e per suo conto a REV Gestione Crediti s.p.a..

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio relativamente alle domande aventi ad oggetto «crediti da sconto improprio» per le somme di euro 176.675,92, euro 72.997,68 ed euro 55.000,00; ha ritenuto, invece, la propria competenza con riferimento alle diverse domande vertenti sul saldo di due rapporti di conto corrente Sez. VI- RG 2064/2020 camera di consiglio 13.5.2021 2 (nn. 12826 e 12827) e sul rimborso di un prestito chirografario; in relazione a queste ultime pretese il detto giudice ha reso, quindi, sentenza di merito.

La declaratoria di incompetenza si fonda sul rilievo per cui i crediti basati sui rapporti di sconto sarebbero regolati da alcuni contratti che non contengono clausola di deroga alla competenza in favore del foro alternativo di Pesaro. Ha aggiunto il Tribunale che non sussisterebbero criteri di collegamento atti a radicare la propria competenza con riguardo a detti rapporti: ha sottolineato, in particolare, che gli opponenti hanno sede o residenza ad Urbino, la banca ha sede in Ancona, i contratti sono stati conclusi ad Urbino e «il luogo dell'adempimento è quello del creditore e dunque Ancona». 3.

— Avverso detta pronuncia REV Gestione Crediti s.p.a., in qualità di procuratrice di Purple SPV s.r.1., ha proposto un ricorso per regolamento di competenza articolato in quattro motivi. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha domandato raccoglimento dell'impugnazione. Paganelli Costruzioni, Sandro, Flavio e Umberto Paganelli non hanno articolato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente svolge le seguenti censure. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, c.p.c., in relazione agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., nonché dell'art. 1182 c.c., per incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale proposta.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 28 c.p.c., nonché degli artt. 1362 ss. c.c. e degli artt. 1230 ss. c.c.. Sez. VI- RG 2064/2020 camera di consiglio 13.5.2021 Terzo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alle clausole di deroga della competenza territoriale contenute nei contratti di conto corrente. Quarto motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 28 c.p.c., anche in relazione al foro convenzionale pattuito nei contratti di conto corrente e di fideiussione. 2. — Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che, con riguardo alle domande basate sui rapporti di sconto, i relativi contratti non contenessero la clausola di deroga alla competenza in favore del Tribunale di Pesaro, invece presente nei contratti di conto corrente. Ha quindi reputato applicabili le disposizioni circa il foro generale delle persone fisiche, delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti (artt. 18 e 19 c.p.c.) e quello facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.). Come rettamente osservato dalla ricorrente col primo motivo di ricorso, però, l'eccezione proposta da Paganelli Costruzioni non risulta articolata sotto tutti i profili indicati dall'art. 19 c.p.c..

Infatti, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (dato dalla presenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass. 26 Sez.

VI RG 2064/2020 camera di consiglio 13.5.2021 4 luglio 2019, n. 20387; Cass. 7 agosto 2018, n. 20597; Cass. 11 dicembre 2014, n. 26094). Con riguardo all'eccezione sollevata dai fideiussori, è incontroverso che i medesimi non possano considerarsi consumatori, ai fini dell'applicazione del foro speciale di cui all'art. 33, lett. u), d.lgs. n. 206/2005: tale dato, evidenziato dal Tribunale, trova conferma nel rilievo per cui i medesimi sono gli unici tre soci dell'obbligata principale Paganelli Costruzioni, apportatori, come tali, dell'intero capitale sociale della stessa (doc. n. 7 del fascicolo monitorio, richiamato dalla ricorrente a pag. 25 del proprio atto di impugnazione).

E' da ricordare, in proposito, che in tema di contratti stipulati dal consumatore, i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso, dando rilievo — alla stregua della giurisprudenza comunitaria (Corte giust. UE, 19 novembre 2015, C-74/15, T arcau) — all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666;

Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225). Ne discende che, con riguardo ai fideiussori, trova applicazione il foro convenzionale di Pesaro, di cui alla clausola n. 15 del contratto di fideiussione (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). 3. — In accoglimento del ricorso proposto, va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Pesaro, cui la causa deve essere rimessa. Le spese relative alla presente impugnazione saranno regolate dalla pronuncia di cui è investito il detto Tribunale. Sez. VI- RG 2064/2020 camera di consiglio 13.5.2021 5 rf:s•Tsì .:

• 271 • .". - •

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Pesaro, assegnando il termine di legge per la riassunzione; rimette al merito la decisione sulle spese del giudizio relative alla proposta impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6' Sezione Civile, in