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Ordinanza — n. 36962/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36962/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36962/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27673-2020 proposto da: APA AGENZIA PUBBLICITA' AFFISSIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA LAURA DELT, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 2589/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36962/2021 — snciv · Corte di Cassazione: DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA LAURA DELT, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 2589/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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pubblicità abusiva pubblicità dell'appalto pubblicità di occasioni di libidine prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi norme di commercializzazione inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 27673-2020 proposto da: APA AGENZIA PUBBLICITA' AFFISSIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA LAURA DELT, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA; - intimati - avverso la sentenza n. 2589/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NIARIO BERTUZZI. Rilevato che: la s.r.l. A.P.A. Agenzia Pubblicità Affissioni ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n.2589 del 6. 2. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione che le irrogava una sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 23, comma 12, codice della strada, per avere installato un cartello pubblicitario di dimensioni superiori a quelle prescritte dalla normativa di riferimento; il Ministero dell'Interno e la Prefettuta UTG di Roma non hanno svolto attività difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 12, codice della strada, in combinato disposto con l'art. 4, comma 2 lett. b), l'art. 20 lett.f) e l'art. 4 comma 1 lett.

q) del Regolamento AAPP di Roma Capitale, censura la sentenza per non avere considerato l'esimente espressamente prevista nel capoverso dell'art. 20 del Regolamento AAPP, secondo cui non sono soggetti a limiti di dimensioni i cartelli pubblicitari, di cui è ammesso l'uso, installati sui " terrazzi "; il mezzo appare inammissibile, dal momento che esso espressamente richiama e censura un passo della motivazione della sentenza di primo grado e non della sentenza qui impugnata; sotto altro profilo, il motivo è inammissibile perché non investe, sottoponendola a specifiche critiche, la motivazione della decisione del Tribunale, laddove ha affermato che la disposizione di cui all'art. 20 relativa ai cartelli pubblicitari installati su terrazzi non trova applicazione nei casi in cui, come quello di specie, il cartello sia visibile dalla pubblica via; il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23, comma 12, codice strada, in combinato disposto con le delibere A.C. n. 50/2014 e n. 11/2013, lamentando che il Tribunale non abbia considerato la chiusura della procedura di riordino della Amministrazione concernente la collocazione dell'impianto pubblicitario, in forza della quale lo stesso era stato espressamente assentito; anche questo motivo è inammissibile, in quanto investe la motivazione della decisione di primo grado, che erroneamente ascrive al Tribunale, la cui sentenza invece non affronta la questione né quindi fa menzione della disciplina relativa alla procedura di riordino; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, nulla disponendosi sulle spese del giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021. 'dente L