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Ordinanza — n. 36961/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling TARSU collection role formation deadlines apply to notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36961/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, ordering the lower court to retry the case. The taxpayer argued the tax collection role was formed late, violating statutory deadlines, while the lower court incorrectly applied a five-year prescription limit instead of the specific role formation rule. The Court ruled that the notification of the payment order is not subject to a separate decadenza term, but the role itself must be formed and executed within the prescribed annual timeframe.

Regesto Legislator

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Art. 72, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; Art. 2948, n. 4, cod. civ.: In TARSU collection proceedings, the notification of the payment order is not subject to a separate decadenza term, as the deadline in Art. 72 d.lgs. 507/1993 applies exclusively to the formation and notification of the role, which must occur within the five-year prescription period.

Parole chiave

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TARSU collection role formation deadline decadenza term tax prescription period notification validity Cassation cassation taxpayer appeal corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 72, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs.
Art. 2948, n. 4, cod. civ.
507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17363 del 2021
(Cass. n. 17363 del 2021; Cass.
Cass. n. 33425 del 2018
17363 del 2021; Cass. n. 33425 del 2018;
Cass. n. 24679 del 2011
Cass. n. 24679 del 2011).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31911-2019 proposto da: LONGO ANGIOLINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI, 30, presso lo studio dell'avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO LONGO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 922/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU/TIA relativa all'anno di imposta 2009; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente; la parte contribuente proponeva appello allegando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere la ritualità della notifica a mezzo posta di tale cartella e l'infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla non debenza della TARSU e alla decadenza della pretesa impositiva; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando che è infondato il motivo di appello relativo alla decadenza dell'Ente impositore ex art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993 atteso che in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 296 del 2006 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., atteso che, dal momento che l'Ente Ric. 2019 n. 31911 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- creditore (il comune di Santa Maria del Cedro) ha optato per la riscossione tramite ruolo mediante affidamento all'Agenzia delle entrate - Riscossione, poiché il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di TARSU 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 17363 del 2021; Cass. n. 33425 del 2018;

Cass. n. 24679 del 2011). Come risulta dal ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, l'eccezione di decadenza dell'iscrizione a ruolo era stata correttamente formulata sia in primo che in secondo grado ed effettivamente, come pure risulta dal ricorso, riferendosi il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, alla richiesta di pagamento a titolo di TARSU per il 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l'anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010.

Ric. 2019 n. 31911 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove, pur enunciandolo in astratto correttamente ed individuando effettivamente il principio corrispondente alla soluzione del caso di caso di specie, non vi si è concretamente attenuta, non descivendo compiutamente la fattispecie a lei sottoposta e non rilevando conseguentemente la suddetta decadenza. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella came