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Ordinanza — n. 36947/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against INPS, ruling litigation costs were undervalued below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36947/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Antonia De Luca's appeal against the INPS, overturning the lower court's decision on litigation costs. The appellant argued that the first-instance court incorrectly calculated expenses, liquidating a sum significantly lower than the statutory minimum required for the case value. The court found this violation of the tariff regime and ordered the case to be remitted for a new cost calculation.

Regesto Legislator

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Art. 91 e ss. cod. proc. civ.; D.M. 55/14; Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: When litigation costs are liquidated below the statutory minimum applicable to the case value, the judgment violates the procedural regime and must be quashed for remittal.

Parole chiave

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litigation costs statutory minimum tariff regime INPS liability procedural violation remittal to appellate court costs of litigation spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 91 e ss. cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 91 e ss. cod. proc. civ. nonché del D.M.
D.M. 55/14
nonché del D.M. 55/14, in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
55/14, in relazione all'art. 360 n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 35778-2019 proposto da: DE LUCA ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, pregg o lo studio dell'avvoratn NICOLA STANISCIA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - resistente - avverso la sentenza n. 2406/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1, 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE. RILEVATO CHE: - con sentenza in data 11 giugno 2019, la Corte d'Appello di Roma, in parziale accoglimento della impugnazione proposta, ha condannato l'INPS al pagamento, in favore di Antonia De Luca delle spese di lite di primo grado, che ha liquidato in curo 238,00 oltre 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario; - in particolare, la Corte ha evidenziato che, in presenza di cessazione della materia del contendere, erronea dovesse reputarsi la compensazione integrale delle spese di lite che avrebbero dovuto essere liquidate, invece, secondo il principio della soccombenza virtuale; - per la cassazione della pronunzia propone ricorso Antonia De Luca, affidandolo ad unico motivo, illustrato da memoria; - l'INPS ha depositato memoria; - è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 91 e ss. cod. proc. civ. nonché del D.M. 55/14, in relazione all'art. 360 n. 3, Ric. 2019 n. 35778 sez. ML - od. 15-09-2021 -2- cod. proc. civ.; - il motivo è fondato; - parte ricorrente, infatti, prospetta la violazione del regime delle spese che sarebbe stata commessa dalla Corte territoriale allegando al ricorso introduttivo un "progetto di notula" da cui emergerebbe la liquidazione di una somma inferiore al minimo previsto dalla legge che, per la fattispecie considerata, ammonterebbe ad euro 5.772,00, assumendosi un valore della controversia pari ad curo 11,269,48; effettivamente, nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità viene riportata tra virgolette la seguente dicitura "La invitiamo a provvedere al pagamento dei contributi richiesti (pag. 1) ... importi a debito euro 11.296,48 (t'ag.2); di tale valore della controversia vi è, d'altro canto, conferma nella produzione inerente al ricorso di primo grado; orbene, lo scaglione tariffario applicabile alla specie, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio è compreso fra euro 5.201,00 ed curo 26,000,00: ne consegue che il minimo tariffario è sicuramente superiore alle 238,00 liquidate; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà alla nuova liquidazione avuto riguardo anche alla attività svolta in secondo grado, provvedendo, altresì, in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità;

PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità. Ric. 2019 n. 35778 sez. ML - ud. 15-09-2021 -3- Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente (Adr