Cassation court dismisses appeal against INPS regarding agricultural unemployment benefits and decadal extinction of labor relationship.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Carmela Rao's appeal against the Reggio Calabria Court of Appeal's decision denying her unemployment benefits. Rao argued that the lower court incorrectly treated the decadal extinction of her agricultural worker status as a bar to claiming benefits, whereas she contended the extinction was merely evidentiary. The court ruled that the lower court correctly applied established jurisprudence stating that the definitive expiration of the decadal term precludes any further examination of the labor relationship's existence, thereby invalidating the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, D.L. n. 7/1970; Art. 91 c.p.c.: The definitive expiration of the decadal term for re-registration of agricultural workers precludes any further examination of the existence of the labor relationship, thereby barring access to corresponding social security benefits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 701-2020 proposto da: RAO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE FILIPPO ITALIANO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; - controricarrente - avverso la sentenza n. 575/2019 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 00701 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 13 giugno 2019, la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la decisione del Tribunale di Palmi e rigettava la domanda proposta da Carmela Rao nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con cui l'Istituto chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2012 e non dovute per intervenuta e non impugnata cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che, per quanto l'iscrizione negli elenchi non integra una prova legale dell'effettività del rapporto, sicché il lavoratore può agire per l'ottenimento della prestazione ed in quella sede conseguire altresì incidenter tantum l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi, comunque indispensabile per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative, la valenza sostanziale della decadenza ex art. 22, d.l. n. 7/1970 dalla domanda di reiscrizione accertata nella specie implica l'inammissibilità della condanna alla prestazione; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Rao, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, & ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, I. n. 264/1949 come modificato dall'art. 1 I. n. 1049/1970, 12 R.D. 1949/1940, I. n. 2248/1865 All. E e 2697 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale attribuendole l'accoglimento di un orientamento interpretativo volto ad attribuire all'iscrizione negli elenchi efficacia costitutiva dello status di assicurato , con diritto alla relativa tutela ; che nel secondo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c.
è prospettata in relazione all'erroneità della statuizione di condanna alle spese di lite pronunciata dalla Corte territoriale a carico della ricorrente, erroneità peraltro derivata dall'asserita illegittimità della pronunzia sul merito; che il primo motivo deve ritenersi infondato, atteso che la Corte territoriale, lungi dall'aver aderito, secondo quanto denunciato dalla ricorrente, all'orientamento disconosciuto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 1133 del 26.10.2000, per cui l'iscrizione agli elenchi costituirebbe elemento costitutivo del diritto alla prestazione, risulta, piuttosto, essersi conformata al principio consolidatosi nella giurisprudenza ,scli questa Corte 02,23 rze (cfr.
Cass., sez. lav., 19.10.2009, n. 221081 secondo cui il definitivo decorso del termine di decadenza di cui all'art. 22, d.l. n. 7/1970, correttamente accertato dalla Corte territoriale, preclude ogni ulteriore accertamento in punto di esistenza del rapporto di lavoro, per essere l'assicurato privo della condizione abilitante all'accesso alla prestazione previdenziale; che dal rigetto del primo motivo discende l'inammissibilità del secondo, evidentemente condizionato dall'accoglimento del precedente che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese avendo la Rao fatto constare con la prescritta dichiarazione l'esonero dalle spese ex art. 152, disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello st